Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • L’esercizio in forma associata della professione forense

    In tema di esercizio in forma associata della professione forense, in virtù del disposto dell’art. 4 bis della legge professionale n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, della l. n. 124 del 2017 e successive integrazioni), sostitutivo della previgente disciplina di cui agli artt. 16 segg. del d.lgs. n. 96 del 2001, dal 1° gennaio 2018 è consentita la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e degli aventi diritto di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, ed il cui organo di gestione debba essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati. (Nella specie, in accoglimento del ricorso, a fronte del diniego di iscrizione all’albo degli avvocati di una società professionale in accomandita semplice costituita, ex art. 10 della l. n. 183 del 2011, tra due avvocati ed un terzo socio, laureato in economia e con partecipazione del venti per cento, opposto dal C.N.F. in forza dell’allora vigente divieto di società multidisciplinari, ai sensi della disciplina speciale sulle “società tra avvocati” di cui al d.lgs. n. 96 del 2001, la S.C. ha applicato d’ufficio lo “ius superveniens” del nuovo art. 4 bis della legge professionale).

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018

  • Domicilio digitale e avvocato extra districtum: i termini “breve” e “lungo” per l’impugnazione in Cassazione delle sentenze CNF

    La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni rese dal Consiglio nazionale forense su provvedimenti disciplinari a carico di avvocati è soggetta al termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. ove non vi sia stata valida notificazione d’ufficio della decisione impugnata e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante il termine “lungo” in relazione all’impugnazione di una decisione disciplinare del CNF notificata d’ufficio all’avvocato – che non aveva eletto domicilio nel comune sede dell’ufficio procedente – presso lo stesso CNF forense e non all’indirizzo PEC indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, nonostante tale indirizzo non risultasse inaccessibile).

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

  • Lo jus superveniens non si applica al termine per l’impugnazione delle decisioni disciplinari

    L’art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, nella parte in cui detta la disciplina transitoria in base al principio del “favor rei” – stabilendo che si applicano le norme più favorevoli per l’incolpato anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore -, si riferisce solamente alle norme del nuovo Codice Deontologico Forense. Laddove si tratti, invece, di atto d’impugnazione, la norma applicabile, con riferimento ai relativi termini, è quella vigente al momento della sua proposizione, in base al principio “tempus regit actum”. (Nella specie, la S.C. ha statuito, in un caso in cui un avvocato aveva impugnato la decisione del C.O.A. irrogativa della della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre, che il termine – perentorio – d’impugnazione era quello stabilito dalla previgente disciplina – di venti giorni ex art. 50, comma 2, r.d.l. n. 158 del 1933 all’epoca ancora vigente -, anziché quello di trenta giorni dalla data di notifica della decisione ex art. 33 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19653 del 24 luglio 2018

  • Procedimento disciplinare: inammissibile la rideterminazione della (abrogata) cancellazione in via di “incidente di esecuzione”

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, così come il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché essi non hanno il potere di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni irrogate nei confronti degli iscritti, non potendosi in senso contrario invocare l’art. 35 del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014, la cui disciplina attiene – salva l’ipotesi della sospensione – agli aspetti meramente amministrativi dell’esecuzione.

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018

  • I limiti al sindacato di Legittimità sulle sentenze CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, ai sensi dell’art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018

  • Il termine per l’impugnazione nel caso di deposito della sentenza disciplinare presso il CNF

    Nel caso in cui l’incolpato non abbia eletto domicilio in Roma, il deposito della sentenza disciplinare presso il Consiglio Nazionale forense è idoneo a far decorrere il termine “breve” per l’impugnazione solo allorché risulti dagli atti l’inaccessibilità dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’incolpato stesso, operando altrimenti il termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc. civ.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

  • I termini “breve” e “lungo” per l’impugnazione delle sentenze CNF in Cassazione

    La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta – ai sensi dell’art. 36, comma 6, della legge 31/12/2012, n. 247, così come dell’art. 56, terzo co., del r.d.l. 27/11/1933, n. 1578 – al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d’ufficio della pronuncia contestata. Resta, invece, salva l’applicabilità del termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida notificazione d’ufficio della decisione impugnata e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

  • Domicilio digitale e avvocato extra districtum

    A seguito dell’introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dall’art. 16-sexies d.l. 18/10/2012, n. 179, come modificato dal d.l. 24/06/2014, n. 90, non è più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente, anche se l’avvocato destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Tale principio di diritto, enunciato riguardo al processo civile, va esteso al processo dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si applicano norme e principi del codice di rito civile, i quali, invece, unicamente per il giudizio di cassazione (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.; art. 16-sexies, d.l. n.179/2012) prescrivono che, in mancanza di espresse indicazioni, le notificazioni devono essere effettuate in cancelleria.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

  • Impugnazione “telematica” delle sentenze CNF: il deposito del ricorso in Cassazione è necessariamente analogico

    Il ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio Nazionale Forense ben può essere notificato telematicamente, ma il relativo deposito presso la Cancelleria della Corte deve necessariamente avvenire, nel termine di venti giorni dalla notificazione stessa, in modalità analogica cioè mediante il deposito in formato cartaceo del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, corredato dell’attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, a pena di improcedibilità ex art. 369 co. 1 cpc, la quale è rilevabile d’ufficio e non è quindi esclusa dalla contumacia del resistente ovvero dalla sua mancata contestazione (Nel caso di specie, il ricorrente aveva depositato copia cartacea del ricorso, notificato a mezzo PEC, priva dell’attestazione di conformità all’originale ex art. 16-quater, comma 1, lett. g, d.l. 179/2012. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato improcedibile l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 10 luglio 2017, n. 84).

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cristiano), SS.UU, sentenza n. 22085 dell’11 settembre 2018

  • Compenso professionale: il giudice non può liquidare sotto i “minimi”

    Il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4), deve considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”. Il giudice resta pertanto tenuto ad effettuare la liquidazione delle spese legali nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d.m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché non è il d.m. n. 140 – evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) – a prevalere, ma il d.m. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa, non potendo scendere al di sotto dei predetti minimi.

    Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Grasso), ordinanza n. 1018 del 17 gennaio 2018

    NOTA:
    DM n. 140/2012: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
    DM n. 55/2014: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247