Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018

  • Illecito disciplinare: la valutazione della causale interna o movente

    Nell’ambito del procedimento disciplinare forense, il movente dell’incolpato non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio di per sé imprecisa e/o non convincente. Infatti, la causale intanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all’esito dell’apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018

  • Determinazione della sanzione e comportamento processuale dell’incolpato

    Il “comportamento complessivo dell’incolpato” di cui all’art. 21, comma 2, del nuovo codice deontologico forense, in riferimento alla congruità, nel merito, della sanzione, assume una valenza autonoma tale da prescindere dall’ipotesi relativa ad una pluralità di violazioni poiché, al fine di determinare la sanzione in concreto, non possono non venire in considerazione la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto, nel quale ultimo tuttavia non possono farsi rientrare condotte omissive o commissive adottate nel corso del giudizio disciplinare, quale manifestazioni del diritto di difesa.

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018

  • La valutazione del CNF circa l’adeguatezza della sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Il controllo di legittimità non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione disciplinare irrogata (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398).

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018

  • Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’articolo 65, comma 5, della L. n. 247 del 2012, recepito il criterio del “favor rei” in luogo di quello del “tempus regit actum”, con la conseguenza che la sanzione della cancellazione dall’albo, in quanto non più prevista, è inapplicabile e, in luogo di essa, deve essere irrogata la sospensione dall’albo nella durata prevista dal nuovo codice deontologico, anche ove in concreto superiore rispetto a quella dettata dal precedente, poiché, nel caso di successione di leggi, non si può procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 398).

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018

  • Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018

  • I limiti al sindacato in Cassazione delle sentenze disciplinari del CNF

    La rilevanza del fatto disciplinare dev’essere accertata con giudizio globale, diretto a riscontrare se l’immagine deontologica dell’avvocato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito, quale conseguenza tratta dall’esame complessivo degli elementi di giudizio. Tale valutazione, compiuta dal giudice disciplinare sulla base delle risultanze del procedimento, non è soggetto al sindacato delle sezioni unite, laddove la delibazione del contenuto degli scritti e delle circostanze oggetto di vicende giudiziali unitamente all’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui decoro e, infine, all’esclusione dell’esercizio del diritto di critica difensiva costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione adeguata al cd. minimo costituzionale. Infatti le sentenze del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte, ai sensi dell’art. 56 r.d.l. n. 1578/1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

  • Procedimento disciplinare: la sostituzione della persona fisica del relatore

    La sostituzione della persona fisica del relatore è ininfluente sia che avvenga nella fase precedente a quella incardinata con la citazione per il giudizio disciplinare, attesa la sua autonomia rispetto alla seconda, sia che avvenga nella seconda fase, tenuto conto che, stante la natura amministrativa del procedimento innanzi al Consiglio territoriale, non trova applicazione il principio dell’immodificabilità dei membri del collegio giudicante, e non potendosi configurare pertanto alcuna ipotesi di violazione di diritto di difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408).

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

  • Decisione disciplinare: l’omessa indicazione del numero è irrilevante

    L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare, del numero del registro delle decisioni non rileva ai fini della validità della stessa, non essendo prevista da alcuna norma procedimentale e costituendo eventualmente una irregolarità burocratica della segreteria, successiva al perfezionamento e al deposito dell’atto medesimo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto- sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408).

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

  • Ne bis in idem e decisioni in rito

    Si verifica un “bis in idem” qualora la stessa condotta sia già stata in precedenza valutata nel merito e, pertanto, si sia consumato il potere disciplinare e si sia formato un giudicato. Conseguentemente, l’annullamento in rito (nella specie, per motivi formali dovuti all’assenza di una sottoscrizione) della decisione disciplinare del Consiglio territoriale che abbia irrogato la sanzione disciplinare, non si traduce in una preclusione comportante l’impossibilità di riesaminare i fatti posti a fondamento degli addebiti e, quindi, una consumazione del potere disciplinare, poiché il giudicato si riferisce al solo accertamento della nullità, la quale non si propaga agli atti precedenti a quello dichiarato invalido.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018