Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • L’intervenuta prescrizione relativa ad un diverso comportamento dell’incolpato non esclude la sua valutazione deontologica ai fini dell’entità della sanzione

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 codice deontologico (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, sicché l’intervenuta prescrizione relativa ad un precedente comportamento dell’incolpato non esclude la valutazione deontologica del fatto storico accertato ai fini della determinazione dell’entità della sanzione in un diverso procedimento (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe – sentenza n. 74 del 1 giugno 2017).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018

  • Incompatibile con la professione forense l’avvocato condannato per corruzione in atti giudiziari

    Il comportamento dell’avvocato, condannato con sentenza penale definitiva per un episodio corruttivo tanto grave da entrare nella storia della Repubblica quale esempio paradigmatico di corruttela a varii livelli, lede l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense ed è totalmente incompatibile con il giuramento e l’impegno solenne di cui all’art. 8 L. n. 247/2012, sicché non può che portare all’applicazione della sanzione disciplinare più grave per l’assoluta violazione dei principi di lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza (Nel caso di specie, il professionista era stato condannato per corruzione in atti giudiziari, con amplissima eco mediatica ed allarme sociale, perché, in concorso con magistrati ed appartenenti ad uffici giudiziari, aveva intermediato tra costoro ed un terzo, ricevendo somme da destinarsi ai predetti pubblici ufficiali, affinché violassero i loro doveri di imparzialità. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe – sentenza n. 74 del 1 giugno 2017 che aveva ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018

  • Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del ne bis in idem

    La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti (Nel caso di specie, il ricorrente eccepiva l’asserita nullità della decisione impugnata e del relativo procedimento disciplinare per violazione del principio del ne bis in idem, anche in correlazione con l’art. 4 del protocollo n. 7 C.E.D.U., poiché gli era stata già inflitta, in sede penale, la pena accessoria della sospensione per tre anni ed otto mesi dell’esercizio della professione di avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe – sentenza n. 74 del 1 giugno 2017).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018

  • La delibera di apertura del procedimento disciplinare interrompe la prescrizione

    La delibera di apertura del procedimento disciplinare costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione con effetti istantanei (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe – sentenza n. 74 del 1 giugno 2017).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018

  • La modifica, nel corso del procedimento disciplinare, della qualificazione giuridica dell’incolpazione

    La modifica della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato. Deve infatti escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin Andrea, rel. Picchioni Giuseppe – sentenza n. 74 del 1 giugno 2017).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018

  • Compenso professionale: il giudice non può liquidare sotto i “minimi”

    Il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4), deve considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”. Il giudice resta pertanto tenuto ad effettuare la liquidazione delle spese legali nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d.m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché non è il d.m. n. 140 – evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) – a prevalere, ma il d.m. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa, non potendo scendere al di sotto dei predetti minimi.

    Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Grasso), ordinanza n. 21487 del 31 agosto 2018

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Grasso), ordinanza n. 1018 del 17 gennaio 2018.
    DM n. 140/2012: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
    DM n. 55/2014: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

  • I limiti al sindacato di Legittimità sulle sentenze CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della S.C, ai sensi dell’art. 56, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l’ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 26250 del 18 ottobre 2018

  • Anche in penale, al sostituto processuale basta riferire (sotto la propria responsabilità) di aver ricevuto delega orale

    A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 Legge n. 247/2012 (che ha tacitamente abrogato l’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933), gli artt. 96, comma 2, cod. proc. pen. e 34 disp. att. cod. proc. pen. debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l’udienza, o per l’atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace.

    Corte di Cassazione (pres. Di Tomassi, rel. Centofanti), I Sez. penale, sentenza n. 48862 del 2 ottobre 2018

    NOTA:
    Con la sentenza di cui in massima, la Suprema Corte ha motivatamente dissentito dal principio espresso da Corte di Cassazione (pres. Palla, rel. Settembre), V Sez. penale, sentenza n. 26606 del 26 aprile 2018, che aveva invece ritenuto necessaria la forma scritta per la nomina di un sostituto da parte del difensore di fiducia. Con riferimento a tale ultimo arresto, cfr. Ufficio Studi CNF, Sulla designazione di sostituto da parte dell’Avvocato (in margine a Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 aprile – 11 giugno 2018, n. 26606), Scheda n. 23 del 19 giuno 2018.

  • La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può avvenire a mezzo PEC

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all’art. 31 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, la normativa di cui agli artt. 50 e 46, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934 va integrata con le evoluzioni di quella in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo PEC della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine, che si limiti a lamentarne l’irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o per carenza di un’attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine Forense secondo la disciplina previgente) e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è validamente iniziato a decorrere il termine per l’impugnazione.

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018

  • Le eccezioni al divieto di corrispondenza con la controparte munita di difensore (art. 41 cdf, già art. 27, codice deontologico forense) non hanno carattere tassativo

    Sia nel codice deontologico relativo alla professione forense previgente, che in quello attualmente in vigore, l’elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte ha una portata meramente esemplificativa, rientrandovi anche le ipotesi, non specificamente previste, nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi idonei a denotare una mancanza di lealtà e correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza. Tra dette eccezioni va, pertanto, ricondotto l’invio di una lettera raccomandata alla controparte, nella quale – senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti – siano fornite informazioni di fatti significativi nell’ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l’avvenuto pagamento del debito da parte dei propri assistiti, posto che una simile corrispondenza ha contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l’inizio di procedure esecutive od altre iniziative pregiudizievoli, rivelando una finalità di prevenzione non dissimile da quella di molte delle eccezioni annoverate nella predetta elencazione non tassativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva sanzionato con l’ammonimento un avvocato per aver inviato, non solo direttamente al legale della parte antagonista, ma anche per conoscenza a quest’ultima, insieme con l’assegno circolare ad essa intestato ad estinzione del debito dei propri assistiti, una lettera raccomandata, contenente alcune contestazioni ad un conteggio asseritamente non corrispondente al tariffario forense effettuato dal collega avversario).

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018