L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato. Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Garri), SS.UU, sentenza n. 24377 del 3 novembre 2020