La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, qualora l’incolpazione concerna la mancata costituzione nel giudizio d’appello e l’omessa comunicazione al cliente di tale possibilità, entrambe le condotte omissive rilevano a partire dal momento in cui la costituzione nel giudizio d’appello non è più consentita dalle norme processuali, segnato dalla data dell’udienza collegiale, giacchè è in tale momento che possono dirsi consumate le omissioni, sia quella processuale sia quella dell’informativa al cliente.
Sono ininfluenti, quali potenziali eventi interruttivi della prescrizione dell’azione disciplinare, le anteriori attività istruttorie informali, in quanto non univocamente espressive della potestà punitiva affidata dall’ordinamento al Consiglio territoriale dell’ordine. L’art. 51 L.P. sottopone, infatti, alla prescrizione estintiva specificamente l’esercizio dell’azione disciplinare, il cui tipico atto propulsivo d’avvio è costituito esclusivamente dalla comunicazione di cui all’art. 47 del Regolamento approvato con R.d. 22 gennaio 1934, n. 37. (Dichiara estinto per prescrizione dell’azione disciplinare il procedimento su ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 30 ottobre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare – Prescrizione – Rilevabilità d’ufficio – Anteriori attività istruttorie informali – Effetto interruttivo – Esclusione – Condotte omissive – Mancata costituzione nel giudizio di appello – Dies a quo – Udienza collegiale.
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Avvocato – Tenuta albi – Incompatibilità – Cancellazione – Mancata preventiva audizione dell’interessato – Annullamento.
Atteso che, coerentemente con la necessaria interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 37 e dell’art. 45 L.P., la cancellazione amministrativa non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il professionista deve essere previamente messo in condizione di conoscere le specifiche ragioni e finalità del procedimento che lo riguarda e gli deve essere assegnato un termine per approntare e pre-sentare le proprie difese, che deve poter svolgere anche oralmente, nel rispetto dei minimi principi nell’ambito dei procedimenti tipicamente disciplinari. Va pertanto annullato il provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati, restando tuttavia impregiudicato l’esercizio dei poteri connessi alla tenuta degli albi affidati dalla legge professionale al Consiglio dell’ordine locale, qualora il ricorrente, pur avendone fatto richiesta e-splicita, non abbia avuto notizia della seduta destinata all’esame della sua posizione senza che gli fosse asse-gnato un termine per l’esposizione di osservazioni e difese in ordine alla propria situazione soggettiva. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Paola, 12 aprile 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Competenza a procedere disciplinarmente – Competenza del C.d.O. che ha la custodia dell’Albo – Competenza del C.d.O. del luogo di consumazione dell’illecito – Criterio della prevenzione.
Deve essere rigettata poiché infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in relazione all’art. 8 del R.D.L. 1578/1933 per il fatto che al momento della consumazione degli illeciti l’incolpato fosse iscritto allo speciale registro dei praticanti tenuto da un C.d.O. distinto da quello che abbia aperto e deciso il procedimento disciplinare, atteso che, per costante insegnamento del CNF, la materia disciplinare a carico dei praticanti è disciplinata dall’art. 58 del R.D. n. 37/1934, che rinvia all’intero titolo IV della Legge professionale ed alle norme ivi previste, tra le quali l’art. 38 comma 2 che prevede la competenza concorrente secondo il principio della prevenzione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 2 dicembre 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà, correttezza e diligenza – Mancato adempimento del mandato – Irreperibilità del cliente – Irrilevanza.
Attesa la più volte affermata rilevanza deontologica, per violazione dei generali doveri di correttezza, lealtà e diligenza, del comportamento dell’avvocato che ometta di compiere gli atti inerenti all’esercizio del mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa senza che diversamente rilevi il fatto che il professionista non abbia ricevuto un fondo spese, va affermata la responsabilità disciplinare dell’incolpata che non abbia fatto precedere l’abbandono dell’attività professionale, indotto nella specie dal timore di non essere retribuito a motivo dell’irreperibilità del cliente, da una rinuncia al mandato ritualmente comunicata nelle forme del terzo comma dell’art. 47 del codice deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 19 giugno 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, omettendo di compiere atti inerenti al mandato ricevuto per inescusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, dopo aver consegnato alla cliente un acconto sulla maggiore somma dovutale dalla controparte a titolo di risarcimento danni e dopo avere ricevuto dalla stessa cliente il pagamento della parcella per le prestazioni professionali effettuate, non compia alcuna ulteriore attività volta al recupero della somma residua, né fornisca informazioni sullo svolgimento del mandato affidatogli, violando così gli artt. 38 e 40 del codice deontologico forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 19 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 188
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. – Violazione.
Violano l’art. 20 del c.d.f. le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell’avversario, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato dell’avvocato della controparte, dovendo peraltro ritenersi implicito l’“animus iniuriandi” nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all’indirizzo di un altro difensore in una lettera ed in un atto difensivo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 25 settembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 185
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Pubblicità attività professionale – Limiti – Accaparramento di clientela – Nozione.
Il Codice deontologico forense, a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo. La peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale. Ne consegue che il disvalore deontologico continua a risiedere tutto negli strumenti usati per l’acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19 c.d.f., non concretizzarsi nell’intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, “mezzi illeciti” o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possano esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e decoro”. (Nella specie, il CNF ha ritenuto eccedenti i messaggi veicolati attraverso la sigla “A.L.T. – Assistenza legale per tutti”, posta quale insegna dello studio legale con accesso diretto alla pubblica via, e l’offerta di “prima consulenza gratuita”). (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Brescia, 7 luglio 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Esecuzione del mandato – Dovere di diligenza – Omesso compimento di attività relative al mandato – Illecito deontologico – Praticanti – Dovere di diligenza – Insussistenza incarico professionale – Esclusione.
Commette illecito disciplinare l’avvocato il quale richieda acconti per lo svolgimento del mandato che poi non esegua e dia false informazioni al cliente sull’esito della pratica, tanto più quando, come nella specie, l’inadempimento della prestazione professionale sia consistito in un mancato adempimento procedurale che non si è limitato a diminuire il valore dell’attività svolta per l’esponente, ma ha reso la stessa del tutto inefficiente in vista del compito per il quale l’incarico professionale era stato conferito, indipendentemente dagli ipotetici risultati a cui detta prestazione avrebbe dovuto assurgere.
L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita dell’avvocato e, comunque, a prescindere dall’eventuale risarcimento ottenuto dal cliente stesso, atteso che il fine del procedimento disciplinare non è quello di tutelare interessi privati, ma quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.
In difetto del presupposto dell’esistenza di un incarico professionale, va esclusa la violazione del dovere deontologico di diligenza da parte del praticante che, con il proprio contegno omissivo, assista alla condotta non conforme alla legge ed ai canoni dell’avvocatura posta in essere da altro avvocato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 21 aprile 2007). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 e 51 c.d.f. – Rapporto
E’ configurabile una situazione di conflitto d’interessi deontologicamente rilevante nel caso in cui l’avvocato accetti da un Ente locale il mandato di agire nei confronti di un Consorzio dal medesimo professionista assistito fino a poco tempo prima, sostenendo, in favore del primo e contro il secondo, la stessa tesi giuridica in precedenza per quest’ultimo sostenuta, con ciò violando sia l’art. 37 c.d.f., laddove risultino sfruttate dall’incolpato ad esclusivo vantaggio del Comune le conoscenze e le informazioni acquisite nel corso dell’attività di consulenza svolta per il Consorzio, sia l’art. 51 del medesimo codice, in virtù del tempo eccessivamente breve (quaranta giorni) intercorso fra la rinuncia ai mandati precedenti e l’assunzione del nuovo incarico nei confronti dell’ex cliente, tale da non configurare il ragionevole periodo di tempo richiesto dalla norma nella sua precedente formulazione.
Le violazioni dell’art. 37, I canone (contenuto nel 2° comma) e dell’art. 51 del C.D.F. ben possono coesistere, rendendo più grave la posizione dell’avvocato che ne risulti responsabile, in quanto, se è vero che la situazione di conflitto d’interessi sanzionata dall’art. 37 non può certo venir meno per il decorso di un termine sia pur lungo, è altrettanto vero che l’avvocato che, nell’assumere un mandato successivo, abbia violato l’art. 37, può anche commettere la violazione sanzionata dall’art. 51 quando assuma il nuovo incarico a distanza di tempo non ragionevole (o prima del decorso del biennio, come recita la nuova formulazione dell’art. 51, a seguito della modifica introdotta con delibera del CNF del 27 gennaio 2006) e quando egli si avvalga di notizie apprese nel corso del recedente mandato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 marzo 2007). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 38 co. 1, r.d.l. n. 1578/1933 ed art. 5 CDF – Violazione
Coerentemente a quanto stabilito dall’art. 38 r.d.l. n. 1578/1933, il primo comma dell’art. 5 del CDF prescrive che l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Il rispetto di questi valori, pertanto, deve necessariamente costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio della professione ma anche in ogni altra sua manifestazione non riservatamente privata. La logica di questo assunto è evidente. Il contegno dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi ed immuni da ogni possibile giudizio di biasimo civile, etico o morale. Per questo il n. 2 del citato art. 5 assoggetta l’avvocato a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività professionale quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense. Non può pertanto sottrarsi ad un giudizio di indecorosità e di oggettiva aggressione all’immagine della classe forense il comportamento del professionista le cui espressioni usate verso una collega in un pubblico contesto risultino oggettivamente ed impudicamente licenziose oltre ogni limite di buona educazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 ottobre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. MAURO), sentenza del 27 novembre 2009, n. 134