Categoria: abc

  • Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Trasferimento di stupefacente a cliente detenuto in carcere – Sanzione – Adeguatezza – Sospensione cautelare presofferta – Rilevanza

    Pone in essere una condotta connotata da grave rilevanza disciplinare l’avvocato che, in forza del rapporto professionale, procuri droga per un cliente clandestinamente introducendola in carcere, atteso che un tale comportamento risulta riprovevole sia in senso oggettivo, in relazione alla detenzione ed al trasferimento di stupefacente, sia sotto il profilo soggettivo, a causa della violazione delle regole carcerarie compiuta con la copertura della funzione difensiva e dunque con abuso del rapporto professionale, in tal modo ledendo non la sola considerazione dell’avvocato che agisca nella dimensione personale e privata, ma altresì l’immagine complessiva della funzione e dell’intera categoria professionale. (Nella specie, il CNF, in considerazione del lungo periodo di sospensione cautelare già sofferto che ha imposto al ricorrente una ben lunga astensione dall’esercizio della professione, del carattere occasionale della condotta nel contesto di una lunga attività professionale e dell’assenza di qualsivoglia precedente, ha ridotto la sanzione della radiazione in quella più mite della cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 7 ottobre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 94

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Mancata minuta esposizione dei fatti contestati – Violazione del diritto di difesa – Esclusione – Specificità della contestazione – Limiti

    In sede di procedimento disciplinare, ciò che è necessario al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è una chiara contestazione dei fatti addebitati. In tale ottica, non si richiede peraltro una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo invece sufficiente che, con la lettura degli addebiti, l’incolpato sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa, senza rischi di subire una sanzione per fatti diversi da quelli contestatigli. In particolare, la specificità della contestazione non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 20 giugno 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 89

  • Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità decoro

    Integra un comportamento deontologicamente rilevante la condotta del professionista che, nella sua qualità di amministratore di società successivamente fallite e tratto a giudizio per reati di bancarotta definito con l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., abbia posto in essere comportamenti oggettivamente gravi con la consapevolezza di concorrere al compimento di plurimi atti di amministrazione che apparivano esplicitamente elusivi della legge, con ovvio conseguente riflesso negativo per il clamore della vicenda sulla reputazione professionale dell’avvocato e sull’immagine ed il prestigio della intera classe forense. (Nella specie, il C.N.F. ha confermato la sanzione della sospensione per mesi dodici che il C.d.O. ha irrogato tenendo conto, al fine di mitigarne l’entità, dell’età, dell’assenza di precedenti disciplinari ed del ravvedimento dell’incolpato, manifestatosi con la collaborazione con gli organi fallimentari per ricavare dalla vendita dei propri beni il prezzo migliore da destinare ai creditori sociali e con rinuncia, in aggiunta, ai suoi crediti personali). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 20 gennaio 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. PERFETTI), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 87

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Inammissibilità

    Il provvedimento di archiviazione del Consiglio dell’Ordine territoriale non è atto impugnabile, atteso che in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare, e legittimati a proporla sono unicamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello (art. 50, L. n. 36/34). Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente dall’esponente avverso la decisione con cui il C.d.O. abbia disposto l’archiviazione del suo esposto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 aprile 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 15 settembre 2010, n. 69

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Corrispondenza tra contestazione e pronunzia disciplinare – Limiti

    Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare, allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicchè la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né l’individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate. (Il C.N.F., nella specie, ha escluso la nullità della decisione poiché l’incolpato, attraverso l’iter processuale e gli atti contenuti nel fascicolo, aveva avuto piena conoscenza dei fatti addebitati ed era stato pertanto posto in condizione di approntare in modo efficace la propria difesa). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Patti, 12 giugno 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 15 settembre 2010, n. 61

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al CNF – Proposizione motivi aggiunti – Esclusione.

    Nel giudizio che si svolge innanzi al C.N.F. va esclusa la possibilità di integrazione dell’impugnazione a mezzo di motivi aggiunti. (Dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 6 febbraio 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BORSACCHI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 38

  • Il quesito (del COA di Ascoli Piceno) riguarda il diritto d’accesso e di estrazione di copia integrale degli atti in relazione ad un intero fascicolo disciplinare da parte di un esponente.

    La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene di preliminarmente ribadire l’attualità e quindi di confermare, in via generale, il parere 23 luglio 2009, n.29, di seguito trascritto.

    “In considerazione della natura pacificamente amministrativa del procedimento disciplinare forense avanti i Consigli locali dell’ordine, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (così come ampiamente modifica-ta dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, da ultimo, dagli articoli 7 -10 della legge 18 giugno 2009, n. 69) deve essere, in linea generale, applicata anche al procedimento disciplinare forense di primo grado, pur tenendo conto delle specificità della materia disciplinare.
    A proposito della facoltà di accesso del terzo (tipicamente l’esponente-denunciante) va richiamato il più recente (ed ormai consolidato) orientamento della Commissione consultiva, condensato nel pa-rere 9 maggio 2007 n. 25. Attraverso il richiamo di svariati precedenti, in esso si è chiarita l’impossibilità di pervenire ad una soluzione radicalmente positiva o negativa circa l’ostensibilità degli atti e documenti inerenti procedimenti disciplinari. Viceversa l’ordine, nell’esercizio della sua responsabile autonomia, deve valutare gli interessi contrapposti sottesi alla richiesta di accesso agli atti. Più in dettaglio, devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’azione amministrativa, il diritto alla riservatezza e la necessità di assicurare tutela giurisdizionale ai diritti soggettivi.
    La stessa legge 241/1990, invero, impone un bilanciamento tra l’interesse dell’istante, che dev’essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e quello dei possibili controinteressati, i quali dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromessi loro diritti, a partire da quello alla riservatezza. A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’ordine territoriale di considerare le ragioni del ri-chiedente, opponendo diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali, ad e-sempio, la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disci-plinare, ovvero l’ottenimento – sfruttando il diritto all’accesso – di dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.
    L’orientamento trova conferma nei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7), in particolare ove chiarisce che la sola condizione di esponente non abilita, di per sé, all’accesso agli atti del procedimento disciplinare, ma che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l’estraneità dell’esponente al procedimento disciplinare. Al contrario l’esponente può in effetti essere – più di altri – un soggetto potenzialmente titolato a prendere visione di detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato. Solo così il soggetto può conseguire un effettivo e pieno diritto ad accedere alla documentazione amministrativa, come previsto dall’art. 22 della legge 241/1990.
    Sicché un’istanza di accesso ad atti inerenti un procedimento disciplinare potrà essere rigettata solo se non motivata ovvero se priva di quegli elementi che, oltre le clausole di puro stile, aggiungendosi al mero status di esponente, dimostrino la qualità di soggetto abilitato a far valere determinati diritti riconosciuti dall’ordinamento, in termini di attualità, concretezza e differenziazione, escludendosi perciò l’interesse generico, meramente emulativo o dettato da pura curiosità. L’accesso è invero previsto non per un controllo indefinito sull’operato dell’Amministrazione, ma per la tutela di una posizione giuridica differenziata, significativa e ben qualificata rispetto allo specifico affare. In so-stanza, l’accesso deve conseguire ad una valutazione concreta, da condurre caso per caso e con cri-teri di proporzionalità, degli interessi coinvolti.
    Quanto ai limiti dell’accesso, vengono in rilievo la riservatezza del diretto interessato e le esigenze istruttorie del Consiglio procedente, cioè le stesse ragioni della correttezza dell’azione amministra-tiva in proposito conferita per il perseguimento degli interessi della collettività.
    Una volta verificato l’interesse all’accesso del terzo, interesse dunque diretto, concreto ed attuale, in linea di massima non sussistono preminenti ragioni di riservatezza del professionista, in quanto si tratta di accedere non a dati per loro natura sensibili, bensì ad atti aventi di solito stretto riferimento a rapporti contrattuali. Secondo l’attuale formulazione di legge, se anche il diritto di accesso po-trebbe essere escluso quando i documenti richiesti riguardino la vita privata o la riservatezza, con particolare riferimento all’interesse – tra l’altro- professionale, deve comunque (per il comma 7 dell’art. 24 della legge 241/1990) essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministra-tivi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Solo nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (è il caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli interessati). L’attuale Codice sulla privacy fa salva, infatti, la normativa in materia di diritto all’accesso discipli-nata dalla legge 241/1990, operando una distinzione fra i cosiddetti dati “supersensibili” e tutti gli altri. Per questi ultimi, i presupposti e le modalità per l’esercizio del diritto di accesso restano disci-plinate dalla legge 241 anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari, mentre per quelli supersensibili (salute e vita sessuale) l’art. 60 del Codice detta una particolare disciplina, con-sentendone il trattamento se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la ri-chiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ov-vero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale inviolabile.
    La giurisprudenza di legittimità d’altronde (in tale senso v. Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 218), da tempo e nello specifico del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell’ordine forense, ha stabilito che “In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati non sussiste violazio-ne del dovere di riservatezza qualora sia consentito l’accesso a documenti del procedimento disci-plinare; infatti, il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se discipli-nari, previsto dall‘art. 21 e ss. della legge n. 241 del 1990, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione“.
    Nello specifico il Consiglio remittente avrà cura di valutare la sussistenza dell’interesse giuridicamente tutelato, concreto, attuale e differenziato sia in relazione alla fase del procedimento disciplinare in essere al momento della richiesta, sia all’ambito della richiesta stessa, particolarmente considerandone l’estensione all’integralità del fascicolo che può apparire indice di genericità ed emulazione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 16 luglio 2010, n. 34

  • Il quesito (del COA di Monza) verte su tre questioni: 1) se la normativa sugli avvocati stabiliti sia alternativa a quella che consente il riconoscimento del titolo professionale comunitario; 2) se l’avvocato stabilito possa ottenere una dispensa dalla prova attitudinale; 3) quale sia l’autorità competente a ricevere e a deliberare sulla domanda di iscrizione di colui che abbia superato la prova di cui all’art. 5, d.lgs. 206/07.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Circa la prima questione non può esservi dubbio circa l’alternatività dei due procedimenti, l’uno fondato sul diritto di stabilimento garantito dalla normativa europea protratto nel tempo, l’altro sul previo riconoscimento del titolo professionale straniero quale presupposto dell’iscrizione all’albo con il titolo italiano di “avvocato”.
    La possibilità di una dispensa dalla prova attitudinale è espressamente prevista per il solo percorso di integrazione, di cui al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, mentre una prova compensativa è sempre prescritta nel caso della diversa procedura di riconoscimento ministeriale del titolo, ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
    Il Consiglio dell’Ordine circondariale provvede sulle domande di dispensa dalla prova attitudinale, valutando in modo ampio ed approfondito l’esperienza acquisita dall’interessato nel foro di competenza; sugli aspetti che l’Ordine dovrà specificamente considerare questa Commissione si è già intrattenuto nell’ambito del parere 10 marzo 2005 (richiedente COA Bolzano, pubbl. nella banca dati C.N.F.- IPSOA, in www.consiglionazionaleforense.it), cui si fa rinvio.
    Sull’ultima delle questioni poste, ossia sulle modalità di iscrizione di chi abbia superato la prova compensativa prevista dal già citato art. 22 del d.lgs. 206/2007, si segnala che il superamento delle verifiche presso il Consiglio nazionale forense perfeziona la fattispecie di riconoscimento del titolo avviata presso il Ministero della Giustizia. Pertanto il candidato che ottenga un D.M. di riconoscimento del titolo professionale, unitamente alla certificazione di superamento delle prove d’esame, può iscriversi in qualsiasi albo d’Italia, con l’ordinario procedimento previsto dagli artt. 17 e 24 l.p.f., salva evidentemente la verifica da parte dell’Ordine dell’insussistenza di altri motivi ostativi all’iscrizione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 22 aprile 2010, n. 22

  • Il Consiglio di Savona chiede se l’esenzione parziale dall’obbligo formativo prevista per la maternità sia estensibile al padre avvocato, in applicazione analoga della normativa sui congedi parentali.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Le situazioni soggettive previste nei commi primo e secondo dell’art. 5, del Regolamento 13 luglio 2007 sulla formazione continua obbligatoria costituiscono causa di esonero dall’obbligo a discrezione del Consiglio dell’Ordine competente da adottarsi con provvedimento motivato. Tra le cause (giustificate da ragioni lato sensu riconducibili ad un impedimento all’assolvimento dell’obbligo formativo) è esplicitamente previsto, oltre alla situazione di gravidanza e parto, anche “l’adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori”.
    Con valutazione specifica, ovvero con previsione generale integrativa del Regolamento, ben potrà il Consiglio disporre l’esonero parziale, anche adattando in via analogica la disciplina prevista nell’ambito del lavoro subordinato.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 22 aprile 2010, n. 15

  • Il Consiglio (di Pesaro) chiede: 1) dell’iscrivibilità nella sezione dell’albo dedicata agli avvocati “stabiliti” di un avvocato abilitato nella Repubblica di Malta; 2) delle condizioni per la dispensa dalla prova attitudinale ai fini dell’integrazione di un avvocato stabilito.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Circa la prima ipotesi delineata, la Commissione segnala che la direttiva 98/5/CE, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione, tra l’altro, della Repubblica di Malta (in GUCE L. 236, 23 settembre 2003, pag. 33), ed il d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 recante attuazione di tale direttiva prevedono l’iscrizione dei cittadini comunitari nell’apposita sezione dell’albo subordinatamente all’iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, documentata da attestato o dichiarazione sostitutiva.
    Concorrendo le altre condizioni poste dalla normativa richiamata il richiedente potrà essere iscritto nella sezione dell’albo degli avvocati stabiliti.
    Rispetto al secondo punto sottoposto alla propria cognizione, la Commissione considera quanto segue.
    La disciplina di cui al d. lgs. 96/2001, come noto, non assume la forma di una regolamentazione esaustiva dell’esercizio della professione di avvocato, ma mira a garantire il solo diritto di esercizio della professione in Stati dell’Unione diversi da quello di origine. In tal senso vanno lette tutte le sue disposizioni, la cui ratio non è quella di affidare all’ordine locale un sindacato globale sull’attività, italiana ed estera, del professionista, bensì quello di apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia ad evitare che operino nel nostro Paese soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano.
    Sulla scorta di tali premesse, la normativa disegna un duplice intervento del Consiglio dell’ordine: da una parte quello, del tutto vincolato, nell’ambito dell’iscrizione del professionista nella sezione speciale dell’albo (art. 6), dall’altra quello che si ha in presenza di domanda di dispensa dalla prova attitudinale ai fini dell’integrazione nella professione (art. 12 e segg.).
    Solo in questo secondo caso il Consiglio dell’ordine è affidatario di un potere valutativo di più ampio spettro, che ruota intorno alla verifica delle attività concretamente svolte in Italia dal richiedente. Deve, peraltro, considerarsi che – anche in quest’ipotesi – il Consiglio non deve dare un giudizio sulla “vita professionale” dell’avvocato (periodi di permanenza in Italia, presenza in altri studî all’estero, filiali in Paesi diversi, eccetera), ma procedere a verificare che questi abbia concretamente operato sul foro nazionale, con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di vistose interruzioni.
    Ciò avviene nell’ottica di garantire la piena attuazione della direttiva 98/5/CE, ossia di rendere pieno ed effettivo il diritto di stabilimento degli avvocati europei, e considerando che l’avvocato integrato è un avvocato tout court, come lo sono tutti coloro che accedono agli albi italiani a seguito dell’iter formativo e secondo le regole ordinarie di accesso alla professione. L’unico effetto è la possibilità di fregiarsi del doppio titolo professionale, quello del paese d’origine e quello italiano (art. 15).
    Non può negarsi che la verifica della condizione di effettività e regolarità di cui all’art. 12 presenti alcuni margini di complessità, e la stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di definire attraverso indici presuntivi il concetto di attività “stabile e continua”: essa va apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato (CGCE, sent. 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, conf. sent. 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia).
    Le disposizioni degli artt. 12 e 13 del d.lgs. 96/2001, in coerenza con le finalità del controllo, attribuiscono significativi poteri istruttori al Consiglio dell’ordine procedente ed esplicitamente prevedono che la domanda vada corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate nonché dalle informazioni idonee a provare l’esercizio effettivo e regolare dell’attività professionale svolta nel diritto nazionale per il minimo periodo triennale. La verifica circa la regolarità e l’esercizio effettivo dell’attività esercitata può essere svolta anche mediante la richiesta d’informazioni agli uffici interessati ed audizione dell’istante per chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi di valutazione forniti ed alla documentazione prodotta.
    A fronte della produzione di documentazione pertinente da parte dell’istante non sembra potersi dubitare della natura vincolata del potere amministrativo qui esercitato, a fronte della qualità di vero e proprio diritto soggettivo della pretesa azionabile dall’avvocato stabilito in ordine all’iscrizione a pieno titolo nell’albo ordinario, una volta maturati i requisiti di legge, similmente a quanto detto a proposito dell’iscrizione degli (aspiranti) avvocati stabiliti nella sezione speciale dell’albo.
    Nell’ordinamento italiano, peraltro, esistono già forme risalenti di verifica dell’effettivo esercizio della professione: si pensi all’avvocato che intenda sostenere l’esame per il patrocinio avanti la Corte di Cassazione (art. 3, l. 1003/1936 e art. 39, R.D. 37/1934) e che deve dimostrare documentalmente il proficuo e continuativo esercizio”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 22 aprile 2010, n. 14