Va esclusa la nullità della decisione con cui il C.d.O. ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del codice deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che, per consolidato orientamento, la contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 9 luglio 2007).
Categoria: abc
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F..
Il professionista che, all’interno dei locali del Tribunale, si rivolga ad un collega utilizzando espressioni e modi irriguardosi ed aggressivi, non consoni alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale cui deve costantemente uniformarsi il comportamento dell’esercente la professione forense, pone in essere un contegno deontologicamente rilevante che, peraltro, in quanto tenuto nel luogo di ordinario esercizio del ministero professionale, arreca disdoro alla dignità del destinatario, travalicando il limite del decoro (nella specie, tuttavia, non attenendo la condotta della ricorrente a fatti in concreto inerenti all’esercizio del ministero professionale, il CNF ha ravvisato nella condotta dell’incolpata gli estremi della violazione non dell’art. 12 del R.D.L. n. 1578/33, ma del solo art. 38 del medesimo r.d.l., norma che impone all’avvocato, anche al di fuori del campo di esercizio dell’attività professionale in senso stretto, il dovere di mantenere una condotta improntata ai valori della dignità e del decoro e che, per quanto attiene al caso di specie, ha trovato, attuazione nell’art. 20 del Codice deontologico forense, che costituisce regola di comportamento generale cui l’avvocato è tenuto ad uniformare la propria attività e le proprie azioni). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 14 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BERRUTI), sentenza del 27 novembre 2009, n. 126
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 e 23 C.D.F.
Pone in essere un comportamento contrario agli artt. 20 e 23 del Codice Deontologico, suscettibile di essere sanzionato con l’avvertimento, il professionista che, in una nota indirizzata a mezzo fax alla collega avversaria, insinui sia pur sottilmente che la condotta di quest’ultima possa assumere rilevanza penale anche sotto il profilo morale del concorso nel fatto asseritamente antigiuridico della controparte assistita. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Saluzzo, 19 maggio 2005).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Attività menzognera e fraudolenta – Inadempimento del mandato – Sospensione dall’esercizio dell’attività professionale – Misura – Adeguatezza.
In considerazione del danno arrecato al cliente, del discredito subito dalla classe forense e delle altre pendenze disciplinari, deve ritenersi adeguata alla gravità dei fatti accertati la sanzione della sospensione per mesi quattro irrogata al professionista che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria e del dibattimento innanzi al Consiglio territoriale, sia venuto meno ai doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà nei confronti della parte assistita con la propria condotta menzognera caratterizzata da artifici gravemente censurabili, e che non abbia adempiuto al mandato conferito per inescusabile trascuratezza degli interessi della parte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 27 marzo 2008).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F.
Nel processo civile o penale, diritti normalmente assoluti affievoliscono in ossequio alle superiori ragioni della giustizia che, di converso, costituiscono anche il limite del diritto di difesa. Benché in una disputa giudiziaria sia lecito toccare il decoro e la dignità di una persona con l’allegazione di fatti e valutazioni normalmente non consentite in una disputa di strada, è altrettanto vero che la parte, nel procedimento giudiziario, conserva inalterato il diritto al riguardo ed al rispetto formale della propria persona nella misura compatibile con le esigenze di giustizia. Supera oggettivamente un tale limite il professionista che gratuitamente usi espressioni connotate da ironia evidente e massimamente irriguardosa al di fuori di ogni esimente deontologica, così violando l’art. 20 del C.D.F. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 2 febbraio 2007).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F..
In tema di uso di frasi sconvenienti o offensive, l’art. 20 c.d.f. richiama, senza esserne condizionata, quanto disposto dall’art. 89 del c.p.c. e dall’art. 598 del c.p., che regolamentano e sanzionano, appunto, l’uso, da parte dei difensori, di espressioni sconvenienti o offensive negli scritti presentati davanti al giudice, prevedendo una sorta di scriminante, però, per le sole espressioni offensive, allorché riguardino l’oggetto della causa. Il giudice della disciplina, tuttavia, a fronte di una analitica valutazione che può fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale in ordine al carattere offensivo o meno della frase usata dall’avvocato in scritti difensivi ed al suo effettivo rapporto con l’oggetto della causa, ha completa libertà di effettuare il pieno riesame della frase usata sotto il profilo deontologico, tenendo conto anche della condotta dell’incolpato nel suo complesso e della potenzialità offensiva del comportamento in relazione alla sua ricaduta sul prestigio della classe forense.
Configura illecito disciplinare l’aver qualificato “fedifrago” un soggetto estraneo al processo senza una stretta attinenza tra la frase ingiuriosa e l’oggetto della causa, atteso che ben poteva evidenziarsi la triste esperienza coniugale di uno degli attori, senza riferire dell’infedeltà del marito – qualificandolo fedifrago – e della sua relazione con la segretaria. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 9 aprile 2008). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso per revocazione – Proposizione avverso verbali dibattimentali – Inammissibilità – Querela di falso civile – Improponibilità
È inammissibile il ricorso per revocazione proposto non avverso sentenze, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., ma nei confronti di verbali del processo. Va altresì ritenuta improponibile il ricorso per la querela di falso civile riferita a verbali di causa, potendo questa essere proposta solo se relativa a documenti prodotti in giudizio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 16 luglio 2008).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Esercizio della facoltà di difendersi in proprio – Rilevanza – Illecito deontologico
Ancorchè il professionista, nell’ambito della propria attività, possa ed anzi debba esporre con vigore e calore la tesi difensiva del proprio assistito, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, pur avvalendosi della facoltà di difendersi in proprio, nel corso di una controversia giudiziaria usi espressioni offensive nei confronti di un collega, e ciò in violazione dell’art. 20 c.d.f., perché non consone alla correttezza e al decoro che l’incarico di cui è investito il difensore per sua natura comporta e perché lesivo dei doveri di lealtà, correttezza, dignità e probità a cui ciascun professionista è tenuto, nonché lesivo del prestigio e del decoro dell’intera classe forense; con la ulteriore precisazione che il fatto di difendersi in proprio, lungi dal costituire un’attenuante né tanto meno un’esimente, costituisce semmai un’aggravante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 aprile 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 13 luglio 2009, n. 77
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Impugnazione – Revoca archiviazione – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso proposto dall’esponente al fine di conseguire la revoca del provvedimento di archiviazione assunto dal C.O.A.. Invero, oltre alla considerazione secondo cui il provvedimento di archiviazione costituisce atto non impugnabile, l’istanza di revoca è altresì proposta a soggetto non competente, atteso che la rivitalizzazione dell’esposto, poiché di ciò si tratta dal momento che non ci si trova ancora nella fase procedimentale, può essere disposta in qualsiasi momento qualora emergano elementi nuovi soltanto dal C.O.A. che ebbe ad emettere il provvedimento, secondo le generali regole sulla competenza nel procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tempio Pausania, 10 luglio 2008).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O.- Ricorso per revocazione – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso che impugni per revocazione non già la sentenza del C.N.F. ma la decisione del C.d.O. che abbia inflitto una sanzione disciplinare, atteso che il ricorso ex art. 395 c.p.c. deve essere proposto allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ed è applicabile alle sole decisioni pronunciate nell’esercizio della giurisdizione e non alle decisioni disciplinari, aventi natura amministrativa, emesse dal Consiglio territoriale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 14 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 13 luglio 2009, n. 68