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  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Infatti il C.N.F. è competente quale giudice di legittimità e di merito, e pertanto l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza 20 maggio 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2

  • La correzione del capo di incolpazione affetto da errore materiale

    Deve escludersi la nullità della delibera consiliare contenente l’addebito disciplinare ove il capo di incolpazione sia affetto da mero errore materiale, in quanto tale suscettibile di correzione nonché di integrazione in udienza, senza che ciò costituisca lesione del diritto di difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Trieste, 7 maggio 2010).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2

  • L’Ufficio legale della Provincia di Padova chiede di sapere se un avvocato spagnolo stabilito, iscritto nell’apposita sezione speciale dell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Padova, possa svolgere l’attività forense d’intesa con un Avvocato dell’Ufficio legale della Provincia.

    Premesso che la Commissione ritiene il quesito ammissibile, presupponendo che l’Ufficio legale della Provincia sia composto da più avvocati – e che dunque non sussista l’identificabilità della vicenda di cui al quesito – il parere è reso nei termini seguenti.
    L’abogado stabilito può agire d’intesa con l’avvocato dell’Ufficio legale di Ente pubblico, nella misura in cui l’attività riguardi cause proprie dell’ente di appartenenza.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 24 maggio 2012, n. 41

    Quesito n. 161

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara chiede di sapere “se sia diritto dell’Avvocato Stabilito Abogado ottenere l’autorizzazione alle notifiche in proprio ai sensi della Legge n. 53/1994”.

    Questa Commissione si è già pronunciata su analogo quesito con il parere 14 dicembre 2011, n. 97. L’orientamento ivi espresso può essere qui ribadito.
    Come è noto, infatti, la normativa di riferimento è, con riguardo alla figura dell’avvocato stabilito, quella recata dal D.Lvo n. 96 del 2 febbraio 2001, che ha regolamentato, in attuazione della Direttiva 98/5/CE, “l’esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea.”.
    L’art. 4 di detto decreto prescrive che l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato nel nostro Paese nel rispetto delle previsioni recate dal R.D. n. 1578/33, e successive modificazioni, e della Legge n. 27/1997. E’ prevista, dal successivo art. 8, una sola limitazione all’esercizio dell’attività, costituita dalla necessità di “agire di intesa” con un avvocato italiano, il quale assicura i rapporti dell’avvocato stabilito verso l’autorità ed è garante del rispetto, da parte del medesimo, dei doveri che la legge vigente impone ai difensori.
    L’art. 6 del medesimo Decreto, infine, prevede che l’avvocato stabilito venga iscritto in una sezione speciale dell’Albo degli Avvocati costituito nella circoscrizione ove lo stabilito ha fissato la propria residenza, o domicilio.
    Va ora osservato che l’art. 1 della Legge n. 53 del 1994 consente di eseguire la notificazione personalmente dei propri atti giudiziari, a mezzo posta, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine al quale l’avvocato è iscritto. Il successivo art. 7, poi, subordina il rilascio dell’autorizzazione anzidetta all’inesistenza di procedimenti disciplinari pendenti, di sanzioni disciplinari più gravi della censura, ferma la facoltà del Consiglio dell’Ordine di revocare, anche cautelativamente, l’autorizzazione concessa per motivi di opportunità.
    Per le ragioni desumibili dalla chiara lettera delle norme richiamate, è opinione di questa Commissione che nulla osti a che l’avvocato stabilito, che è iscritto al relativo Albo speciale e che deve poter svolgere l’attività professionale con pienezza di facoltà, possa essere autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 53 del 1994, alla notifica personale, a mezzo posta, dei propri atti giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 24 maggio 2012, n. 33

    Quesito n. 148

  • Si chiede (da parte del COA di Forlì Cesena) se sia possibile la produzione in giudizio della corrispondenza qualificata come “riservata non producibile (in particolare fax) inerente un accordo di conciliazione consistente in una dilazione di pagamento e una dichiarazione di accettazione della diversa dilazione di pagamento proposta dalla cliente dello scrivente procuratore”.

    La corrispondenza qualificata come “riservata – personale non producibile” non è producibile ex art. 28 c.d., a meno che non costituisca (art. 28, canone I, c.d.) attuazione di un accordo perfezionato o assicuri (art. 28, canone II, c.d.) l’adempimento delle prestazioni richieste.
    Ne deriva che, se per corrispondenza “inerente” un accordo di conciliazione si intende il riferimento all’attività preparatoria di un accordo transattivo non ancora perfezionato, allora tale corrispondenza non è producibile. Viceversa, la corrispondenza resta producibile ove inerente ad accordo già perfezionato.
    Va quindi riaffermato il principio secondo il quale è producibile in giudizio esclusivamente quella corrispondenza scambiata tra colleghi che sia idonea a concretare il contratto di transazione concluso secondo il meccanismo della proposta seguita dall’accettazione conforme.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 28 marzo 2012, n. 13

    Quesito n. 126

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano chiede di sapere se possa essere considerata utile ai fini del conseguimento dei crediti formativi previsti dal Regolamento per la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale Forense la frequentazione di corsi di preparazione indirizzati esclusivamente al sostenimento dell’Esame di Stato per il conseguimento del titolo di Avvocato.

    La risposta al quesito formulato – come peraltro indicato dal medesimo Consiglio richiedente – non può che essere negativa.
    Ed infatti, l’art. 1 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua prevede che “l’Avvocato iscritto all’Albo e il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica, hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale”.
    Il comma 4 del medesimo articolo chiarisce che “con l’espressione Formazione Professionale Continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense”.
    L’art. 3 precisa che l’assolvimento degli obblighi formativi viene effettuato attraverso la partecipazione effettiva ad eventi così indicati:
    a – Corsi di Aggiornamento e Master, Seminari, Convegni, Giornate di Studio e Tavole Rotonde…
    b – Commissioni di Studio, Gruppi di Lavoro o Commissioni Consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine o da organismi nazionali e internazionali della categoria professionali.
    c – altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell’Ordine.
    A fronte del quadro appena delineato, appare evidente come non rientri nell’ambito degli eventi formativi indicati dal Regolamento la frequentazione di corsi che siano volti alla mera preparazione per il sostenimento dell’Esame.
    Allo stesso modo tali corsi non appaiono compatibili con la ratio generale delle norme richiamate, giacché quello che le stesse richiedono è un livello di accrescimento ed approfondimento di carattere superiore rispetto al bagaglio tecnico sufficiente al sostenimento dell’esame.
    A conferma, l’art. 4 del Regolamento prevede che integra l’assolvimento degli obblighi di formazione professionale lo svolgimento di “relazioni o lezioni degli eventi formativi di cui alle lettere a e b dell’art. 3, ovvero nelle Scuole Forensi o nelle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali”.
    È appena il caso di segnalare che solo in riferimento a tale tipo di attività di docenza vengono indicate le Scuole Forensi o quelle di Specializzazione per le Professioni Legali, laddove in nessun’altra parte del Regolamento si fa menzione delle stesse, sicché appare logico poter dire che se le attività di docenza integrano assolvimento degli obblighi formativi, lo stesso non può valere per i discenti delle medesime Scuole.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 28 marzo 2012, n. 10

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha chiesto di sapere se la previsione di cui all’art. 8, D. Lgs. n. 96/2001, debba interpretarsi nel senso che l’avvocato, con il quale l’avvocato stabilito deve agire di intesa, debba sempre presenziare, o comunque assistere, alle udienze alle quali partecipa l’avvocato stabilito.

    Premessa l’inesistenza di precedenti in materia, la Commissione osserva quanto segue.
    L’art. 4 del R.D.L. n. 1578/1933 subordina l’esercizio della professione di avvocato alla iscrizione in un albo.
    L’art. 3 dell’anzidetto D. Lgs. n. 96/01 prevede che l’avvocato stabilito sia iscritto nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati.
    Ai sensi, poi, del successivo art. 4, l’avvocato stabilito “ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 ….alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo”.
    Fra le modalità di esercizio spicca, in primo luogo, quella recata dall’art. 8, il quale prevede, al comma 1, che l’Avvocato stabilito deve “agire di intesa” con un professionista qualificatosi avvocato in Italia fin dall’origine. Quest’ultimo, infatti, dovrà assicurare “i rapporti (dell’avvocato stabilito) con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.”.
    Ad avviso della Commissione, la ratio di tale norma va individuata nel dovere di osservanza, da parte dell’avvocato stabilito, “delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato” in un Paese diverso da quello di origine e si estrinseca nel successivo comma 2, laddove vengono precisati i contorni formali della cosiddetta intesa, che può concretizzarsi, alternativamente, in:
    • Una scrittura privata autenticata
    ovvero
    • Una “dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito”
    La norma, quindi, impone doveri di ottemperanza e di vigilanza in capo, rispettivamente, all’avvocato stabilito ed all’avvocato del Paese ospitante e prescrive una presa d’atto formale ed esplicita dei medesimi, scritta ovvero resa a verbale, in esecuzione del cosiddetto rapporto di intesa. Non prevede, invece, la compresenza avanti l’Autorità giudiziaria di entrambi gli Avvocati allorquando l’Avvocato stabilito eserciti la professione.
    Parendo, quindi, ragionevolmente applicabile all’ipotesi rappresentata il brocardo ubi lex voluit dixit; ubi noluit, tacuit, all’interrogativo posto dal COA di Milano si dovrà rispondere nei seguenti termini:
    L’avvocato con il quale l’avvocato stabilito agisce di intesa ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001 non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze alle quali l’avvocato stabilito partecipa (in questo senso, peraltro, v. anche Corte di Giustizia UE, 25.2.1988, in c. 427/85). Si osserva tuttavia che l’intesa implica una forte responsabilità dell’avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell’attività dell’avvocato stabilito, pur in assenza della condivisione del mandato difensivo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 28 marzo 2012, n. 9

    Quesito n. 109

  • Il Consiglio dell’Ordine di Verona chiede “se sia deontologicamente corretta la produzione di corrispondenza, qualificata riservata dall’estensore, o contenente proposte transattive, qualora la produzione provenga dalla parte che l’ha redatta, non contenga alcun riferimento ad eventuali proposte transattive della controparte e sia formulata con espresso riferimento al disposto dell’art. 91 comma 1 secondo inciso c.p.c.”.

    Va premesso che il divieto di cui all’art. 28 del Codice deontologico (c.d.) inibisce la possibilità di provare in giudizio, attraverso la produzione di corrispondenza scambiata tra avvocati od il riferimento al contenuto dello stessa, un atto costituente proposta transattiva all’esclusivo fine di consentire la libertà e la riservatezza della corrispondenza tra avvocati nell’interesse del cliente ma non inibisce di provare in altro modo l’esistenza di una proposta transattiva attraverso diverse prove (testimoniali o documentali).
    Ancorché non possa pervenirsi alla soluzione del quesito interpretando le norme processuali, va premesso che l’ambito applicativo delle nuove disposizioni pare far riferimento al tentativo di conciliazione previsto per il processo ordinario di cognizione ex art. 185 c.p.c.: la modifica dell’art. 91 c.p.c. è stata infatti introdotta in tema di responsabilità generale delle parti in sede processuale, essendo contenuta nel capo IV del Titolo III del vigente c.p.c., mentre sul piano letterale non vi sono elementi che portino a ritenere che l’applicazione dell’art. 91 c.p.c. co. 1° secondo inciso possa essere estesa anche ai tentativi conciliativi stragiudiziali di talché anche quanto accada al di fuori del processo possa essere valutabile al fine della condanna alle spese.
    L’interpretazione testuale della lettera del II comma dell’art. 91 c.p.c., e cioè la limitazione dell’oggetto della condanna alle sole spese del processo “maturate dopo la formulazione della proposta” (non accettata), porta a ritenere che la proposta conciliativa prevista dalla norma in parola sia solo quella formulata dopo la proposizione della domanda giudiziale essendo dirimente la pendenza della causa che, secondo lo schema previsto dall’art. 185 c.p.c., non prevede una pluralità di procedure conciliative giudiziali ma solo quella che si instaura a seguito di concorde richiesta delle parti.
    Prescindendo dall’enunciato letterale della norma (comunque di dubbia interpretazione anche in dottrina quanto alla individuazione della proposta conciliativa rilevante) va osservato che estendere la valenza ex art. 91 c.p.c. ad ogni forma di proposta transattiva proveniente dall’avvocato significherebbe privare di ogni significato i principi sottesi all’art. 28 c.d. consentendo di aggirarne il divieto facendo strumentalmente intervenire il cliente sul piano extraprocessuale per acquisire elementi a sostegno della propria posizione processuale, introducendo nella causa una corrispondenza non finalizzata a convinti tentativi di conciliazione ma, piuttosto, ad evitare o limitare le condanne nelle spese.
    É da osservare che, costituendo la non producibilità della corrispondenza scambiata tra colleghi un obbligo particolare nell’ambito del più ampio dovere di segretezza e riservatezza di cui all’art. 9 C.D., riconoscerne la possibilità di produzione a fini di cui all’art. 91 c.p.c. co. 1° comporterebbe l’introduzione di un tertium genus di corrispondenza (comunque producibile, mai producibile e producibile ex art. 91 c.p.c.) che determinerebbe l’attenuazione della portata del precetto deontologico, con una conseguente riduzione dell’affidamento nei confronti dell’avvocato, proprio in virtù dell’indebita dilatazione delle ipotesi derogatorie al divieto di produzione.
    Riconoscere la possibilità di produzione della corrispondenza relativa a qualsiasi ipotesi di procedura conciliativa si porrebbe quindi non solo in contrasto con il valore della dimensione deontologica, che non deve essere contenuta nell’ambito strettamente professionale, ma pregiudicherebbe l’interesse sostanziale del cliente limitando la discrezionalità della condotta dell’avvocato che sarebbe costretto ad orientare le proprie difese, da svolgersi invece con prudente riservatezza ed ampia libertà, curando di evitare che il tenore della propria corrispondenza possa avere ripercussioni sulla pronuncia in ordine alle spese: si deve quindi affermare che le modifiche intervenute all’art. 91 c.p.c. non possono comportare una deroga al divieto di produzione della corrispondenza scambiata tra colleghi di cui all’art. 28 c.d.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 28 marzo 2012, n. 11

    Quesito n. 116

  • Il Consiglio astigiano chiede di conoscere le ulteriori ipotesi di esonero dagli obblighi della formazione continua eventualmente individuate dal Consiglio Nazionale Forense, con particolare riguardo alla funzione di componente di Commissione Tributaria di un iscritto.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Allo stato il Consiglio Nazionale Forense non ha ritenuto d’individuare ipotesi di esonero dalla formazione continua obbligatoria ulteriori rispetto a quelle specificamente indicate nell’art. 5, comma 2 del Regolamento 13 luglio 2007.
    Con riferimento all’eventualità dell’esonero in ragione della funzione di giudice tributario ricoperta dall’iscritto, l’orientamento di questa Commissione è negativo poiché l’esperienza acquisibile nell’ufficio di magistrato onorario tributario è particolare, settoriale ed evidentemente estranea all’attività corrente dell’iscritto rispetto alla quale è funzionale l’obbligo di formazione ed aggiornamento, almeno in considerazione dell’incompatibilità dell’incarico con le attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in materia tributaria di cui all’art. 8, comma 1, lettera i) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.545.
    In ogni caso la Commissione ritiene che siano proprio le attività ulteriori rispetto a quelle tipiche ed ordinarie dell’avvocato a richiedere la maggiore qualificazione possibile, particolarmente quelle svolte direttamente nei confronti della collettività, coinvolgendone la funzione sociale e la connessa sua responsabilità.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 28 ottobre 2009, n. 41