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  • L’ordine forense cagliaritano chiede un parere generale sull’accesso agli atti amministrativi, particolarmente riguardo ai soggetti legittimati nell’ambito dei procedimenti disciplinari.

    La Commissione, tenuto conto della pregressa esperienza dell’avv. Bianchi anche in recenti convegni, delibera di dare mandato all’avv. Bianchi di predisporre il testo del parere.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “In considerazione della natura pacificamente amministrativa del procedimento disciplinare forense avanti i Consigli locali dell’ordine, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (così come ampiamente modifica-ta dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, da ultimo, dagli articoli 7 -10 della legge 18 giugno 2009, n. 69) deve essere, in linea generale, applicata anche al procedimento disciplinare forense di primo grado, pur tenendo conto delle specificità della materia disciplinare.
    A proposito della facoltà di accesso del terzo (tipicamente l’esponente-denunciante) va richiamato il più recente (ed ormai consolidato) orientamento della Commissione consultiva, condensato nel pa-rere 9 maggio 2007 n. 25. Attraverso il richiamo di svariati precedenti, in esso si è chiarita l’impossibilità di pervenire ad una soluzione radicalmente positiva o negativa circa l’ostensibilità degli atti e documenti inerenti procedimenti disciplinari. Viceversa l’ordine, nell’esercizio della sua responsabile autonomia, deve valutare gli interessi contrapposti sottesi alla richiesta di accesso agli atti. Più in dettaglio, devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’azione amministrativa, il diritto alla riservatezza e la necessità di assicurare tutela giurisdizionale ai diritti soggettivi.
    La stessa legge 241/1990, invero, impone un bilanciamento tra l’interesse dell’istante, che dev’essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e quello dei possibili controinteressati, i quali dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromessi loro diritti, a partire da quello alla riservatezza. A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’ordine territoriale di considerare le ragioni del ri-chiedente, opponendo diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali, ad e-sempio, la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disci-plinare, ovvero l’ottenimento – sfruttando il diritto all’accesso – di dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.
    L’orientamento trova conferma nei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7), in particolare ove chiarisce che la sola condizione di esponente non abilita, di per sé, all’accesso agli atti del procedimento disciplinare, ma che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l’estraneità dell’esponente al procedimento disciplinare. Al contrario l’esponente può in effetti essere – più di altri – un soggetto potenzialmente titolato a prendere visione di detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato. Solo così il soggetto può conseguire un effettivo e pieno diritto ad accedere alla documentazione amministrativa, come previsto dall’art. 22 della legge 241/1990.
    Sicché un’istanza di accesso ad atti inerenti un procedimento disciplinare potrà essere rigettata solo se non motivata ovvero se priva di quegli elementi che, oltre le clausole di puro stile, aggiungendosi al mero status di esponente, dimostrino la qualità di soggetto abilitato a far valere determinati diritti riconosciuti dall’ordinamento, in termini di attualità, concretezza e differenziazione, escludendosi perciò l’interesse generico, meramente emulativo o dettato da pura curiosità. L’accesso è invero previsto non per un controllo indefinito sull’operato dell’Amministrazione, ma per la tutela di una posizione giuridica differenziata, significativa e ben qualificata rispetto allo specifico affare. In so-stanza, l’accesso deve conseguire ad una valutazione concreta, da condurre caso per caso e con cri-teri di proporzionalità, degli interessi coinvolti.
    Quanto ai limiti dell’accesso, vengono in rilievo la riservatezza del diretto interessato e le esigenze istruttorie del Consiglio procedente, cioè le stesse ragioni della correttezza dell’azione amministra-tiva in proposito conferita per il perseguimento degli interessi della collettività.
    Una volta verificato l’interesse all’accesso del terzo, interesse dunque diretto, concreto ed attuale, in linea di massima non sussistono preminenti ragioni di riservatezza del professionista, in quanto si tratta di accedere non a dati per loro natura sensibili, bensì ad atti aventi di solito stretto riferimento a rapporti contrattuali. Secondo l’attuale formulazione di legge, se anche il diritto di accesso po-trebbe essere escluso quando i documenti richiesti riguardino la vita privata o la riservatezza, con particolare riferimento all’interesse – tra l’altro- professionale, deve comunque (per il comma 7 dell’art. 24 della legge 241/1990) essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministra-tivi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Solo nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (è il caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli interessati). L’attuale Codice sulla privacy fa salva, infatti, la normativa in materia di diritto all’accesso discipli-nata dalla legge 241/1990, operando una distinzione fra i cosiddetti dati “supersensibili” e tutti gli altri. Per questi ultimi, i presupposti e le modalità per l’esercizio del diritto di accesso restano disci-plinate dalla legge 241 anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari, mentre per quelli supersensibili (salute e vita sessuale) l’art. 60 del Codice detta una particolare disciplina, con-sentendone il trattamento se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la ri-chiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ov-vero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale inviolabile.
    La giurisprudenza di legittimità d’altronde (in tale senso v. Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 218), da tempo e nello specifico del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell’ordine forense, ha stabilito che “In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati non sussiste violazio-ne del dovere di riservatezza qualora sia consentito l’accesso a documenti del procedimento disci-plinare; infatti, il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se discipli-nari, previsto dall‘art. 21 e ss. della legge n. 241 del 1990, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione“.

    Consiglio Nazionale Forense (rell. Baffa e Bianchi), parere del 23 luglio 2009, n. 29

  • Il Consiglio remittente (Milano) chiede parere in merito alla sussistenza dell’obbligo della formazione continua per il solo fatto dell’iscrizione all’albo, al di là dell’esercizio effettivo della professione forense.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    «Come già chiarito nella relazione di accompagnamento, l’art. 1 del Regolamento per la formazione continua approvato il 13 luglio 2007 individua al primo comma i soggetti destinatari delle disposizioni nell’avvocato iscritto all’albo e nel praticante con patrocinio.
    Quanto al primo, l’inciso iscritto all’albo e la mancanza di un richiamo all’esercizio effettivo dell’attività professionale, stanno a significare che l’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo a prescindere dalla circostanza che rifletta, o meno, un esercizio in atto dell’attività e perciò anche se quest’ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua.
    Ciò è conforme al principio – che viene in rilievo in materia di incompatibilità professionali (art. 3, RdL 1578/1933) – per cui non è prevista un’iscrizione ai soli fini del titolo e – quale fattore che legittima di per sé l’attività che potrebbe, in effetti, essere ripresa in ogni momento – essa (iscrizione) innesca la premessa per considerare operanti tutte le regole che disciplinano la professione forense comprese quelle tese a garantire la competenza e la professionalità degli iscritti, nell’interesse della collettività.
    Ai fini di accertare l’attualità dell’obbligo formativo, non è impiegabile nemmeno il criterio dell’esercizio della professione con carattere di continuità che, mentre regola l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza forense (art. 22/1 legge 20.9.1980, n. 576 in relazione all’art. 2, legge 21.7.1975, n. 312), non rileva affatto in questa sede; con la conseguenza che anche chi non esercita con carattere di continuità è tenuto a rispettare l’obbligo formativo.
    Fermo il principio generale, l’eventuale mancato esercizio professionale può eccezionalmente rilevare ai fini dell’esenzione dall’obbligo formativo solo nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 5 e cioè – per quanto qui rileva – quando si tratti di interruzione dell’attività non inferiore a sei mesi, o di suo trasferimento all’estero, sempre che l’interessato ottenga, su sua specifica e motivata richiesta, un’espressa ed altrettanto motivata dispensa, totale o parziale, da parte del Consiglio dell’Ordine».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 23 aprile 2009, n. 13

  • Il Consiglio dell’ordine forense di Brescia chiede se, anche alla luce dell’orientamento del giudice amministrativo, si può affermare e riconoscere che il conseguimento del diploma di specializzazione della scuola per le professioni legali di cui all’art. 16, d. lgs. 398/1997 esonera il praticante dall’iscrizione biennale nel registro dei praticanti o, al contrario, si deve continuare ad affermare che è necessaria l’iscrizione al registro dei praticanti per almeno due anni.

    Dopo ampia discussione congiunta con la Commissione per l’accesso e la formazione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e, premesso che la rilevante portata generale del caso sottoposto nonché la deliberazione d’iscrizione che risulta adottata nel caso specifico consentono di ritenere ammissibile il quesito, adotta il seguente parere:

    «1. La questione propone argomenti sui quali – come ricorda il COA richiedente – il Consiglio Nazionale Forense ha espresso una posizione consolidata, attraverso due pareri dell’anno 2005 (nn. 27 e 72) conformi a quanto già nella circolare 30-B/2003 del 24 ottobre 2003.
    Tale impostazione va confermata, nonostante il difforme orientamento del giudice amministrativo.
    Va al proposito ricordato che:
    1.1) ai sensi del D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 (GU n. 25 del 30.1.2002) solo il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17.11.1997 n. 398 e successive modifiche “(…) è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno”;
    1.2) la frequenza di una delle suddette scuole è di per sé inidonea a garantire il beneficio di cui al D.M. cit.;
    1.3) la frequenza è compatibile con l’eventuale compimento del periodo di pratica tradizionale ed in particolare con la partecipazione alle udienze;
    1.4) “(…) in ogni caso il periodo complessivo di formazione post laurea del praticante non può essere inferiore a due anni solari”;
    1.5) l’iscritto nel registro il quale, frequentando la scuola, non ottenga il diploma, può – ai sensi dell’art. 1, 3° comma del DPR n. 101 del 1990 – utilizzare il dato della frequenza come se fosse relativa ad un corso post-universitario e quindi esonerarsi dalla sola pratica dello studio (e non dalla partecipazione alle udienze) per il periodo di un anno.

    2. Ciò detto, la soluzione della questione suppone, nel quadro della conferma delle premesse poste dalla citata circolare, l’ulteriore precisazione dei nessi (e delle relative conseguenze) che si instaurano tra le principali norme che regolano la materia.
    Tra esse spicca, da un lato, l’art. 17, 1° comma, n. 5) del RDL 27.11.1938, n. 1578 (come modificato dall’art. 2 della legge n. 406 del 1985) e dall’altro il complesso normativo costituito dalla legge (delega) 15.5.1997, n. 127 (art. 17, 114° comma), dal decreto legislativo (di attuazione della predetta delega) 17.11.1997, n. 398 (art. 16) e dal D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 cit. (articolo unico).
    L’art. 17, 1° comma, n. 5 del RDL 1578/1933 cit. prevede che per l’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario, tra l’altro, aver compiuto (lodevolmente e proficuamente) un periodo di pratica frequentando, per almeno due anni consecutivi posteriormente alla laurea, lo studio di un avvocato, assistendo alle udienze civili e penali. A questa esigenza si finalizza l’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Con il secondo gruppo di norme si prevede (per quanto qui rileva) che il conseguimento del diploma presso una scuola di specializzazione è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per il periodo di un anno.
    Se da un lato è evidente che solo il conseguimento del diploma (e non la mera frequenza) assicura il risultato premiale sul fronte della pratica, dall’altro si potrebbe ritenere che quest’ultima, una volta conseguito diploma, è ridotta ad un anno e correlativamente ad un anno è ridotta la durata dell’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Questa conclusione combacerebbe anche con l’art. 17, 114° comma della legge delega n. 127 del 1997 che, nel riservare al regolamento da emanare con successivo D.M. la disciplina dei termini entro cui il diploma può costituire titolo valutabile ai fini del compimento della pratica (D.M. nella specie identificabile in quello n. 475 dell’11.12.2001), avverte che tale regolamento è adottato “(…) anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato e notaio”.
    Ciò fa venire meno l’ipotetico contrario argomento per cui il decreto ministeriale non potrebbe novare la materia della pratica col ridurla ad un anno siccome norma di rango inferiore rispetto a quella dell’art. 17, 1° comma, n. 5) RDL 1578/1933 che quella pratica vuole sia svolta per due anni consecutivi dopo la laurea. Infatti, la normazione per decreto non incontra l’anzidetto limite stante il rinvio autorizzatorio contenuto nell’art. 17, 114° comma della legge delega n. 127 del 1997 che permette la posizione di una disciplina anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso.
    Tuttavia, l’interpretazione da preferire (per i motivi che ora si diranno) è quella per cui non è la durata della pratica (e la correlativa necessità di iscrizione nel registro), ma la sua modalità di attuazione ad essere stata oggetto di intervento novativo.
    3. Infatti, l’art. 17, 114° comma della legge (delega) n. 127 del 1997, nell’autorizzare il Ministro a regolamentare la materia anche in deroga alla legislazione vigente, prevede che “(…) il diploma (…) costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro della giustizia (…) titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica”.
    Ma un conto è la possibilità che un anno sia sostituito dal diploma, ferma rimanendo la pratica biennale, altro è dire che quest’ultima sia ridotta ad un anno.
    L’interpretazione letterale e sistematica fa ritenere che sia la prima la soluzione corretta e pertanto che il decreto ministeriale in commento abbia novato la sola modalità di computo del periodo biennale di pratica e non la sua durata; sotto il profilo letterale, infatti, alludere al “(…) compimento del relativo periodo di pratica” significa rimandare, con l’uso del termine relativo, al periodo di pratica previsto dalla legge (due anni) ed ammettere – con l’uso del termine compimento – che esso può ritenersi compiuto anche quando uno dei due anni sia sostituito dal diploma.
    Sotto il profilo dell’analisi di sistema, poi, non sfugge come la seconda soluzione assegna alla deroga della norma primaria operata dal regolamento, un ambito di incidenza modificatrice maggiore di quella frutto della prima opzione dato che quest’ultima circoscrive la novità normativa alla sola modalità di computo del periodo di pratica, questa restando per il resto non investita dalla modifica.
    Il riferimento ad un’interpretazione della norma condizionata anche dalla misura della deroga, valorizza il principio della eccezionalità del potere di modifica e della tendenziale conservazione dell’enunciato normativo.
    Si consideri poi che la seconda soluzione permetterebbe di ottenere il certificato di compiuta pratica anche prima del decorso di due anni dalla laurea (come invece richiesto dall’art. 17, 1° comma, n. 5) cit.) e ciò quale conseguenza della non coincidenza dell’anno solare con l’anno accademico, dato che il diploma può – dal punto di vista del computo in anno solare – essere conseguito dopo un anno e mezzo dall’iscrizione alla scuola.
    Ciò si tradurrebbe in forma di disparità di trattamento tra praticanti, alcuni dei quali costretti ed altri no, a rispettare il requisito del biennio senza che la discriminante possa nemmeno essere ricondotta un atto volitivo dell’interessato posto che l’attuale meccanismo di accesso alle scuole, basato sul numero chiuso, esclude che ci si possa iscrivere sol perché lo si voglia.
    La pratica resta pertanto quella biennale prevista dalla legge fondamentale, scandita da due anni consecutivi successivi alla laurea, spesi nella frequenza di uno studio legale e nella partecipazione alle udienze, un anno dei quali è sostituibile dal diploma in modo tale che il periodo complessivo di pratica non risulti inferiore al biennio solare (in termini, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 22.12.2003, n. 3605; contra, TAR Lazio, Roma, sez. III, 23.03.05, n. 3312; TAR Calabria, Catanzaro, sez. III, 8.07.05, n. 1153; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 2.12.04, n. 8391; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 24.02.04, n. 506).
    4. La conclusione porta a ritenere che l’iscrizione nel registro debba protrarsi per almeno due anni e, in conformità a quanto già ritenuto da questo Consiglio Nazionale Forense nella richiamata circolare, per uno di essi la pratica dovrà svolgersi in modo (per così dire) tradizionale, mentre per l’altro il consiglio dell’ordine interessato non potrà eccepire l’interruzione se la sua modalità di svolgimento tradizionale sia surrogata dall’ostensione del diploma.
    5. Quanto detto, pur nella consapevolezza dell’opinione contraria di una parte della giurisprudenza amministrativa, sfugge alle critiche da taluno avanzate.
    Certamente inappropriata è quella con cui si denuncia un presunto effetto distorsivo conseguente al fatto che la frequenza della scuola, finalizzata al conseguimento del diploma, è (per il momento) biennale sicché la pratica si amplierebbe sostanzialmente a tre anni; così argomentando non si tiene conto di quanto già rilevato dal Consiglio Nazionale Forense nella citata circolare laddove si sottolinea che la frequenza è compatibile con lo svolgimento tradizionale della pratica.
    Di guisa che è certamente ammissibile una parziale sovrapponibilità di quest’ultima e della frequenza della scuola, considerando sia, in astratto, che la pratica è stata persino ritenuta compatibile con la maggior parte dei rapporti di lavoro dipendente e dunque a maggior ragione lo è con la frequenza di una scuola, sia, in concreto, che quest’ultima è quasi dappertutto organizzata in modo tale da consentire ampia frequenza dello studio legale e delle udienze.
    6. Non convince nemmeno l’argomento per cui, se l’iscrizione biennale nel registro attribuisce al consiglio dell’ordine un potere deontologico nei confronti del praticante, esso è in concreto inesplicabile per l’anno di svolgimento non tradizionale della pratica.
    Infatti, la presa deontologica si esprime anche in relazione a fatti e comportamenti estranei all’esercizio della pratica ma che siano idonei a produrre un riflesso deontologico, sicché poca conta che nell’anno di riferimento il praticante non esplichi attività tipica della pratica tradizionale rappresentando la sua iscrizione nel registro la precondizione per un controllo deontologico comunque possibile.
    7. Anche la sentenza del Consiglio di Stato sezione IV del 5 ottobre 2005, n. 5353 non appare convincente alla Commissione.
    Il Consiglio di Stato ammette che esistono fonti di rango primario che inequivocabilmente stabiliscono la durata complessiva del tirocinio professionale in almeno due anni (cfr. articolo 17, comma 1, lett. 5, Rdl 1578/33, e articolo 2, legge 406/85). Tuttavia afferma che la norma di legge che ha autorizzato la fonte regolamentare a rendere la disciplina dei termini entro cui il diploma di specializzazione può costituire titolo valutabile ai fini del compimento della pratica, nella misura in cui ha disposto che il predetto regolamento è adottato “(…) anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato e notaio” (articolo 17, comma 114, legge 127/97), ha consentito al successivo atto di esercizio della potestà normativa delegata di incidere non solo sulle modalità concrete di svolgimento della pratica, ma anche sulla sua durata, perché la durata non afferirebbe a quei “principi fondamentali” della materia che soli sarebbero al riparo dalla deroga. Il giudice amministrativo propone quindi una ricognizione dei principi fondamentali che regolano l’accesso alla professione di avvocato (nei generici termini di necessaria, idonea e adeguata preparazione teorica e pratica, nonché di consapevolezza della funzione, dei diritti e dei doveri -deontologia professionale – e di decoroso comportamento). Sennonché l’approccio appare assai semplificato, per esempio nel mancato richiamo, tra i principi fondamentali, della necessità di un esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato, principio di rango propriamente costituzionale (cfr. articolo 33, comma 5, della Costituzione).
    Sembra piuttosto che debba essere precisata l’effettiva portata della delegificazione operata con il comma 114 dell’articolo 17 della legge 127/97. Al proposito è vero, come afferma il Consiglio di Stato, che la legge non precisa quali siano le norme di rango primario effettivamente derogabili con la fonte regolamentare, tuttavia appare discutibile distinguere, nell’ambito di tali disposizioni, quelle che accedono al terreno dei principi fondamentali e quelle che non vi accedono.
    Ritiene la Commissione che la norma primaria non individui le norme di legge derogabili perché rimette tale scelta alla fonte regolamentare, in termini assolutamente eventuali (“anche in deroga” e non, semplicemente, “in deroga”), secondo una tecnica di delegificazione forse incoerente ma assai diffusa nell’ordinamento.
    Nel caso di specie l’atto di esercizio del potere regolamentare in oggetto è il decreto del ministro della Giustizia 475/01, che nel suo articolo unico, come detto, dispone che “il diploma di specializzazione è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno”. Da questa formulazione non pare possibile ricavare un’intenzione nel senso della deroga alle norme di legge che prevedono una durata complessiva del tirocinio di almeno due anni. Ed è almeno indubbio che sia del tutto assente, dal testo riportato, una norma esplicita in questo senso.
    Pare ragionevolmente potersi concludere che la fonte regolamentare abbia fatto un uso molto moderato della facoltà di deroga concessa dalla legge. Ha sancito che il diploma tiene luogo della pratica “tradizionale” per un anno, ma nulla ha disposto in ordine alla durata complessiva del periodo di tirocinio che, ai sensi della legge, si svolge “almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea”. In ipotesi, in base all’ampia deroga concessa, la fonte regolamentare avrebbe potuto dotare di valenza maggiore il diploma. Poiché essa nulla dispone in ordine alla durata complessiva del tirocinio, questa resta regolata dalle fonti primarie in materia, a nulla rilevando che queste fonti accedano o meno all’area dei principi fondamentali che reggono la disciplina dell’accesso alla professione.
    8. In conclusione, la Commissione ritiene di confermare che il conseguimento del diploma di cui si discute, se esonera per un anno dall’effettuare la pratica nel modo tradizionale descritto dall’art. 17, 1° comma, n. 5), RDL 1578/1933, non esonera tuttavia dall’iscrizione biennale nel registro dei praticanti».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 11 dicembre 2008, n. 41

  • Il quesito (del COA di Ferrara) verte sull’interpretazione della disposizione di cui all’art. 28 del codice deontologico forense, ed in particolare sulla necessità di includere nel divieto di produzione in giudizio di “lettere qualificate riservate” anche le missive di cui è stato autore colui che intende esibirle in giudizio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “È necessario premettere che la Commissione consultiva non può pronunciarsi allorquando tale intervento possa interferire con lo svolgimento della funzione disciplinare degli Ordini, ovvero anticipare la trattazione di fattispecie poi oggetto di cognizione del C.N.F. in sede giurisdizionale.
    Tuttavia, in via del tutto astratta, si deve convenire che, essendo l’interesse tutelato dalla norma deontologica quello della lealtà e probità nei dei rapporti tra colleghi, si ritiene che il divieto di cui all’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → faccia riferimento alla corrispondenza riservata nel suo complesso a prescindere dai latori dei singoli messaggi, in ispecie quando la sua produzione è in grado di danneggiare ingiustamente la controparte (come nel caso di lettera contenente proposta transattiva).
    Perciò la risposta al quesito posto dall’ordine è di segno positivo, salva l’autonomia nella verifica delle circostanze di specie, oggettive e soggettive, che permane integra per ciascun giudizio deontologico.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 16 aprile 2008, n. 19

  • Il quesito (del COA di Piacenza) si riferisce ad un giudice onorario di Tribunale (G.O.T.), il quale, avendo esercitato tale funzione per sei anni, e rilevando l’impossibilità di svolgere tale funzione per i quindici anni richiesti dalla legge professionale ai fini dell’iscrizione di diritto, chiede di essere comunque iscritto nell’albo degli avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La normativa sulle iscrizioni speciali ope legis di soggetti che non abbiano positivamente sostenuto l’esame di abilitazione è del tutto eccezionale, ed è – tra l’altro – deviante rispetto al modello prescritto dall’art. 33, comma quinto, della Costituzione.

    La circostanza che l’ordinamento giudiziario o le norme speciali non consentano l’esercizio della magistratura onoraria per almeno quindici anni non può certo fondare la pretesa ad una iscrizione speciale sui generis.

    Deve confermarsi perciò quanto già espresso dal Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale (sent. 7 ottobre 2000, n. 98), ossia che l’art. 30, comma 1, lett. f) del R.D.L. 1578/1933 non ammette interpretazioni estensive, di talché per richiedere l’iscrizione di diritto è necessario aver esercitato per quindici anni la funzione di vice pretore onorario. Anche ammettendo che l’iscrizione di diritto si estenda alle figure che hanno sostituito quella del vice pretore onorario (ai sensi dell’art. 4, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) è del tutto infondato l’assunto per cui, ove essi non siano messi in grado di raggiungere i quindici anni di servizio, per ciò stesso abbiano diritto ad essere iscritti nell’albo degli avvocati.

    Va, pertanto, recisamente negata la richiesta di iscrizione rivolta al Consiglio dell’Ordine.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 9 maggio 2007, n. 14

  • Il Comune richiedente intende sapere se sia possibile ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo di un proprio dipendente in servizio presso l’Ufficio del difensore civico, considerato che la legge attribuisce a tale ufficio compiti di tutela dei cittadini (in ispecie vi è la necessità di costituzione di parte civile a favore di un disabile vittima di reato) senza prevedere deroghe alle norme professionali in tema di incompatibilità. L’Ordine degli Avvocati di Milano, richiesto di effettuare l’iscrizione, ha espresso parere sfavorevole.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La questione sottoposta a Questa Commissione riguarda la materia delle iscrizioni e della tenuta degli albi, che la legge affida alla competenza dei Consigli dell’Ordine circondariale, sui quali – come noto – non insiste alcun potere sovraordinato del Consiglio nazionale forense.

    Perciò l’interessato ha correttamente sottoposto la richiesta di iscrizione nell’albo al Consiglio dell’Ordine competente.

    Il provvedimento di diniego di iscrizione può essere impugnato dinanzi al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale ex art. 31, quinto comma, R.D.L. 1578/1933. Per tale motivo non può esservi alcun pronunciamento della Commissione consultiva, che altrimenti interferirebbe gravemente con l’esercizio della funzione giurisdizionale esclusiva attribuita dalla legge al Consiglio nazionale forense.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 9 maggio 2007, n. 12

  • Il quesito (del COA di Pavia) verte sulla spettanza a decidere in merito ad un esposto presentato da un privato contro un avvocato appartenente ad un Ordine, Ordine il quale – a sua volta – ha intrapreso iniziative a carattere penale contro l’esponente. Nel caso di specie il Consiglio dell’Ordine interessato ha trasmesso l’esposto al Consiglio territorialmente più vicino, ritenendolo competente a decidere.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La questione sottoposta non riguarda un conflitto di competenza tra Consigli dell’Ordine (la cui soluzione spetterebbe al Consiglio nazionale in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 49 del r.d.l. 1578/1933) bensì un’ipotesi di astensione volontaria dei membri del Consiglio, i quali riconoscono l’esistenza di elementi ostativi all’esercizio di una funzione giudicante nella fattispecie concreta.

    In tal senso deve applicarsi il disposto dell’art. 2 del d.lgs.C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, il quale prevede che, nei casi di ricusazione ed in quelli – assimilati – di astensione, in luogo del Consiglio dell’Ordine circondariale decida il Consiglio distrettuale, anche nel merito.

    Perciò, nell’ipotesi in esame il Consiglio dell’Ordine che intendeva astenersi dall’esame dell’esposto del cliente, avrebbe dovuto inviarlo, con la relativa documentazione, non all’Ordine viciniore bensì a quello insediato presso la sede della Corte d’Appello.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 13 luglio 2006, n. 42

  • Il quesito (del COA di Larino) riguarda la possibilità, apprezzati gravi motivi di salute, di concedere la continuazione della pratica legale anche dopo un’interruzione ultrasemestrale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione si rende chiaramente conto che possono esservi talune situazioni in cui risulta inadeguato il disposto del R.D. 37/1934, che impone lo svolgimento ex novo della pratica per coloro che la interrompono per periodi superiori a sei mesi.

    Tuttavia la legge non è suscettibile di un’interpretazione derogatoria, non essendovi alcune elemento testuale che autorizzi siffatte eccezioni.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 13 luglio 2005, n. 65

  • Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Limiti – Fattispecie

    In tema di espressioni sconvenienti ed offensive, va esclusa la illiceità deontologica quando le frasi utilizzate non eccedono i limiti di una critica più acerba – se, come nella specie, riferita alla giovane età ed alla modesta esperienza professionale dell’incolpato – che aspra, senza peraltro assumere quei toni oggettivamente irriguardosi che giustificano la sanzione. In particolare, la reazione, da parte del professionista, alle affermazioni dell’ex cliente in ordine alla asserita non corretta esecuzione del mandato difensivo deve ritenersi proporzionata alla gravità dell’accusa, da costui mossa al proprio difensore, di essere venuto meno a lealtà e correttezza. Allo stesso modo, l’invito al proprio COA a non prestar fede ad affermazioni dettate soltanto dalla volontà di non pagare il corrispettivo di una prestazione dall’esito sfavorevole costituisce contegno che non eccede la misura di una critica contenuta in limiti accettabili e certamente non irriguardosi. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 1 luglio 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. TACCHINI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 212

  • Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità e decoro – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Valutazione del giudice disciplinare – Autonomia – Sanzione – Misura – Principio di proporzionalità

    In tema di frasi sconvenienti o offensive, il giudice della disciplina, indipendentemente dalla valutazione che può fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale circa il carattere offensivo o meno delle frasi usate dall’avvocato in scritti difensivi, ha completa libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni utilizzate sotto il profilo deontologico, che tiene conto anche della condotta dell’incolpato nel suo complesso, nonché della potenzialità offensiva del comportamento del professionista in relazione alla sua ricaduta sul prestigio dell’intera classe forense.
    In tema di espressioni offensive, va applicata in applicazione del principio della proporzionalità la più lieve sanzione disciplinare della censura in luogo della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due inflitta dal COA, qualora le espressioni disciplinarmente rilevanti, seppur contenute in atti diversi, siano scritte nel medesimo contesto e come tali idonee ad essere valutate come unica sostanziale violazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 10 novembre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DE GIORGI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 205