L’impedimento della parte a comparire idoneo al differimento della udienza deve essere assoluto, intendendosi, con tale affermazione, la totale impossibilità della parte, per motivi documentalmente dimostrati, di partecipare alla seduta disciplinare. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di differimento dell’udienza giustificata dalla dedotta necessità dell’incolpato di accompagnare la figlia in altra città ove avrebbe dovuto ricoverarsi in ospedale per essere sottoposta ad accertamenti e cure in quanto in stato interessante). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 10 novembre 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Audizione del professionista – Indefettibilità – Legittimo impedimento – Mancata audizione – Illegittimità della decisione
Ai sensi dell’art. 43 L.P., l’audizione del professionista costituisce una fase obbligata del procedimento diretto all’adozione della sospensione cautelare e presupposto indefettibile della legittimità della pronunzia cautelare dell’organo disciplinare. L’obbligo imprescindibilmente fissato dalla legge di sentire l’incolpato non viene meno se non nell’ipotesi di assoluta impossibilità (ad es., latitanza, irreperibilità, etc.), sicché va annullata la decisione che disponga la sospensione cautelare laddove il Consiglio non fornisca alcuna prova della impossibilità di procedere all’audizione del professionista che alleghi per motivi i salute un legittimo impedimento a presentarsi all’udienza, senza disporre il rinvio d’ufficio e non provvedendo altrimenti a siffatto adempimento (ad esempio, mediante l’audizione a domicilio dell’incolpato, anche a mezzo di delega conferita a un numero ristretto di Consiglieri). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 8 marzo 2011).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALAZAR), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 195
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Prova testimoniale – Rilevanza e conferenza – Valutazione – Poteri del C.d.O. – Discrezionalità
Nel procedimento disciplinare, conformemente al principio del libero convincimento del giudice pacificamente applicabile, il C.d.O. ha potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte. Deve pertanto ritenersi legittimo il comportamento dell’ordine che abbia rigettato l’istanza di audizione di alcuni testimoni richiesta dall’incolpato quando, come nella specie, le circostanze dedotte quale oggetto della prova vengano ritenute ininfluenti ai fini del giudizio poiché inidonee ad escludere la sussistenza del fatto addebitato e la sua rilevanza disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 19 marzo 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omessa restituzione di documenti – Art. 42 c.d. – Corollari – Mancato pagamento competenze professionali – Diritto di ritenzione – Inconfigurabilità
L’art. 42 c.d. stabilisce che l’avvocato è sempre obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato, quando questa ne faccia richiesta. Corollari di tale obbligo sono l’irrilevanza della circostanza che si tratti di atti, fascicoli e documenti originali o meno, la non necessaria esplicitazione delle motivazioni della richiesta di restituzione, l’insussistenza di rigidi limiti temporali e, soprattutto, l’impossibilità per l’avvocato di subordinare la restituzione pagamento delle spettanze professionali. Invero, è ritenuto assai disdicevole, e comunque lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense, condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione, mentre d’altra parte il diritto del legale ad ottenere il pagamento del compenso viene tutelato dal secondo comma del predetto articolo mediante l’estrazione di copia e, in seguito, dai mezzi di tutela previsti dalla legge e dall’ordinamento professionale azionabili verso il cliente inadempiente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 19 marzo 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Inimpugnabilità – Ricorso proposto personalmente dall’esponente direttamente ed intempestivamente al CNF – Inammissibilità
Al soggetto che, con il proprio esposto, ha dato origine al procedimento disciplinare non spetta un autonomo potere di impugnazione, spettando la relativa legittimazione, ai sensi dell’art. 50, R.d.l. n. 1578/33, esclusivamente al professionista contro cui si procede ed al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta da soggetti diversi e, quindi, anche dall’esponente personalmente.
Attesa la tassatività degli atti impugnabili dinanzi al C.N.F. in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono il procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il decreto di archiviazione, che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento disciplinare e con il quale viene manifestata la volontà di non iniziare l’azione disciplinare ex officio. Il decreto di archiviazione, peraltro, è pur sempre revocabile in seguito a nuovi accertamenti, non dando luogo a preclusioni di alcun genere.
Ai sensi dell’art. 59, R.D. n. 37/34, il ricorso avverso le decisioni del Consigli degli Ordini territoriali deve essere presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la decisione nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rossano, 9 novembre 2010). -
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al CNF – Principio di consumazione del diritto di impugnazione – Applicabilità – Proposizione motivi aggiunti – Esclusione
In sede di procedimento di impugnazione dinanzi al CNF, i motivi di ricorso devono essere formulati con un unico ricorso e non possono essere successivamente proposti motivi aggiunti; ne consegue che le eccezioni di nullità della decisione disciplinare del Consiglio dell’Ordine devono essere dichiarate inammissibili se non sono eccepite nell’atto di impugnazione della decisione al CNF, ma sono proposte come motivi aggiunti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 182
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Avvocato – Tenuta degli albi – Albo speciale Avvocati stabiliti – Istanza di iscrizione – Silenzio-rifiuto ex art. 6 co. 8, D.Lvo n. 96/01 – Legittimità – Danno ingiusto – Inconfigurabilità – Prova dell’effettivo esercizio della professione nello Stato membro di origine – Necessità
Il comportamento del C.d.O. che a seguito della presentazione della istanza di iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati stabiliti, ritenendo di non provvedere sulla domanda avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 6 co. 8, D.Lvo n. 96/01 attuativo della Direttiva n. 98/5/CE, determini la formazione del silenzio-rifiuto è certamente lecito, in quanto manifestazione dell’esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge che, come tale, esclude la configurabilità di un danno ingiusto.
Ai fini della iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati stabiliti, il requisito costituito dall’attestazione di essere iscritti “alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine” (nella specie, la Spagna) ex art. 6 co. 3, D.Lvo n. 96/2001, contempla, coerentemente con l’interpretazione che la Corte di Giustizia Europea ha dato della Direttiva 98/5/CE oggetto di attuazione, anche l’onere di comprovare l’attività professionale effettivamente svolta in quello Stato. (Rigetta il ricorso avverso silenzio C.d.O. di Teramo su domanda di iscrizione Sezione speciale avvocati stabiliti, 14 aprile 2011).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 179
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico
L’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza.
Ai sensi dell’art. 20, ult. parte, c.d.f., la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica posta nella prima parte del medesimo articolo.
(Nella specie, il CNF ha ritenuto che, nel contesto della strategia difensiva scelta dagli incolpati per resistere alla domanda di modifica delle condizioni di separazione, apparisse non essenziale, oltre che soggettivamente sgradevole, il termine “amante” riferito in senso dispregiativo alla compagna del professionista ricorrente, anch’essa avvocato, al fine di mettere in luce un quadro di vita in contrasto con le giustificazioni poste a fondamento della richiesta riduzione dell’assegno di mantenimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 16 marzo 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALAZAR), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 167
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente – Estinzione del procedimento di impugnazione
L’intervenuta rinuncia del ricorrente all’impugnativa (nella specie, per gravi motivi di salute) determina l’estinzione del procedimento dinanzi al C.N.F. (Dichiara estinto il procedimento per rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 10 luglio 2009)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 157
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Inammissibilità – Ricorso proposto dall’esponente – Difetto di legittimazione all’impugnativa ex art. 50 r.d.l. n. 1578/33 – Inammissibilità
Al soggetto che, mediante il proprio esposto, ha dato origine al procedimento disciplinare non spetta una autonomo potere di impugnazione, per il quale sono legittimati esclusivamente il professionista contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 50 , L.P.
In materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare, e tale non può essere considerata il decreto di archiviazione, che è provvedimento antecedente all’apertura del procedimento con il quale viene manifestata la volontà di non iniziare l’azione disciplinare ex officio e che, in seguito a nuovi accertamenti, è pur sempre suscettibile di revoca, non dando esso luogo a preclusioni di alcun genere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 9 novembre 2010)Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 155