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  • Il ricorso per revocazione non può riguardare asserite nullità processuali

    Il ricorso per revocazione costituisce con mezzo di impugnazione eccezionale, consentito solo per i motivi indicati nell’art. 395 cpc, la cui elencazione deve ritenersi tassativa così da escludere anche il riferimento ad eventuali nullità afferenti le pregresse fasi processuali.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Tacchini), sentenza del 2 aprile 2012, n. 51

  • Sanzione disciplinare e precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti

    I precedenti disciplinari dell’incolpato rilevano ai fini della determinazione della sanzione da irrogare per illeciti successivi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

  • L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale di condanna, divenuta definitiva ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso; mentre al consiglio dell’ordine residua solo la valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti stessi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

  • Il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di condotta istantanea o continuata

    L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta istantanea che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

  • La falsificazione di documenti offende il prestigio personale e dell’intera classe forense

    Il professionista che ponga in essere una serie ripetuta di falsificazioni realizza un comportamento contrario ai principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo a vulnerare gravemente il prestigio personale e dell’intera classe forense (Nella specie, trattavasi di alterazione di documenti, della data sugli stessi, di correzione degli elementi di una perizia, di certificati amministrativi e sanitari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 44

  • Il divieto di cui all’art. 28 codice deontologico riguarda anche la corrispondenza propria

    Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza ex art. 28 codice deontologico riguarda anche la corrispondenza propria, giacché l’art. 28 cit. non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto (Nel caso di specie, l’incolpato aveva prodotto in giudizio un proprio fax, qualificato come riservato personale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’ avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38

  • Le due ipotesi vietate dall’art. 28 codice deontologico

    Il divieto di cui all’art. 28 codice deontologico riguarda due distinte e diverse ipotesi: 1) la corrispondenza tra colleghi qualificata espressamente come tale, ossia “riservata”, e ciò, a prescindere dal suo contenuto oggettivo e dalla sua più o meno rilevante pregnanza in ordine alla decisione della lite; 2) la corrispondenza che, pur non essendo qualificata espressamente come “riservata”, contenga proposte transattive scambiate tra colleghi (così rafforzando ed ampliando il divieto, nella prospettiva, meritevole di tutela, di favorire iniziative di mediazione e di conciliazione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38

  • L’avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

    E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi ex art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934 perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 9
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. FLORIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 135
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BROCCARDO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 121
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 18 luglio 2011, n. 118
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 173
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 117
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 108
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 99
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 12 dicembre 2009, n. 140
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 21 luglio 2009, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 giugno 2009, n. 61
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 249
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 19 dicembre 2008, n. 172
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 6 novembre 2008, n. 150
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 140
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 134
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VACCARO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 109
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 22 aprile 2008, n. 30
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 224
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 207
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 199
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. Bassu), sentenza del 8 novembre 2007, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 157
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 113
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 21 settembre 2007, n. 108

  • I limiti alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla L. n. 248/2006 (di conversione del c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici: la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono infatti, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39

  • I criteri per la determinazione della sanzione più idonea da irrogarsi in concreto

    Nella determinazione della sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto, vanno presi in considerazione tutti gli elementi di cui al 133 c.p., tra cui la gravità e la ripetitività della condotta nonché il comportamento processuale tenuto dall’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34