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  • La competenza disciplinare alternativa dei COA nel caso di illecito commesso a mezzo stampa

    La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un professionista spetta, in via alternativa (in base al criterio della prevenzione), tanto al COA in cui è iscritto l’avvocato quanto al COA nel cui territorio sia stato compiuto il fatto oggetto di indagine, luogo quest’ultimo che -nel caso di illecito commesso a mezzo stampa- va individuato nel luogo di c.d. prima diffusione, analogamente a quanto previsto in ambito penale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 22 ottobre 2010, n. 120 nonché Cass. Pen. Sez I, 12 giugno 2007.

  • L’archiviazione del procedimento disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem

    Il provvedimento di archiviazione di un esposto, con il quale il Consiglio dell’Ordine delibera di non esercitare l’azione disciplinare, è privo del carattere della decisorietà e della definitività, non precludendo, quindi, alcuna successiva iniziativa funzionale all’avvio del procedimento disciplinare, giacché l’ente territoriale svolge un’attività di natura prettamente amministrativa, mentre il divieto di ne bis in idem è tipicamente riconducibile alla sola area dell’esercizio della giurisdizione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34 nonché Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 167s; Consiglio Nazionale Forense 18 giugno 2010 n. 43.

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    Il difetto di motivazione della delibera del COA, astrattamente censurabile sotto il profilo della violazione dei principi generali di buon andamento e di efficienza dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione, ai quali l’ente territoriale avrebbe necessariamente dovuto conformarsi, non costituisce motivo di invalidità della decisione stessa, in quanto, alla motivazione carente il Consiglio Nazionale Forense, nella sua veste di giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 206

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 30 gennaio 2012 n. 4; 15 dicembre 2011 n. 213; 23 dicembre 2009 n. 206; 21 febbraio 2005 n. 33; 19 dicembre 1995 n. 152.

  • I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    I principi in tema di pubblicità di cui alla L. n. 248/2006 (di conversione del c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici: la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono infatti, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183.

  • La rimessione in termini non rientra tra le cause di revocazione delle sentenze del CNF

    L’istanza di rimessione in termini non costituisce mezzo ammissibile di impugnazione delle sentenze del Consiglio Nazionale Forense (Nella specie, l’avvocato aveva impugnato la sentenza del CNF pronunciata a suo carico in un procedimento, cui non era comparso a causa di un proprio asserito legittimo impedimento, che appunto adduceva a motivo di impugnazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 202

  • L’inadempimento professionale (38 cdf) e la mancata restituzione dei documenti al cliente (42 cdf) sono illeciti permanenti

    Nel caso in cui il comportamento deontologicamente rilevante consista in una condotta omissiva protratta nel tempo, tale da assumere i connotati della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare non comincia a decorrere se non quando sia cessata la permanenza stessa (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di dare esecuzione al mandato ricevuto e di restituire al cliente la documentazione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 201

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BERRUTI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 106; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 78.

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA territoriale in quanto alla carenza di motivazione il CNF, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritenga necessarie

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Pisano, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 200

    NOTA:
    In senso conforme, CNF nn. 2/2012, 4/2012.

  • Le sanzioni disciplinari della radiazione e della sospensione dell’esercizio della professione non contrastano con la Costituzione

    La previsione, fra le sanzioni disciplinari irrogabili a carico di avvocati e procuratori, ai sensi dell’art 40 del rdl 27 novembre 1933 n 1578, della radiazione dall’albo e della sospensione dallo esercizio della professione manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 13 e 35 della costituzione, sulla inviolabilità della libertà personale e sulla tutela del diritto al lavoro, trattandosi di sanzioni che non incidono sulla libertà fisica della persona, cui esclusivamente si riferisce il predetto art 13 della costituzione, e che integrano una limitazione dell’attività lavorativa giustificata da interessi generali circa la difesa degli ordini professionali.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1981, n. 2176, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA G- P.M. SAJA F (CONF)

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del COA

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del COA compete esclusivamente, ex art. 50 Rdl 1578/33, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ed all’avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare, e non anche all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 199

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 188; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 7; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 155; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 29 settembre 2011, n. 148; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 138; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 193; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 192; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 2 novembre 2010, n. 191; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 2 novembre 2010, n. 190; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 168; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 167; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 166; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 165; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 164.

  • Procedimento disciplinare: il conflitto di competenza territoriale è rilevabile da parte dei soli COA

    E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta, per contrasto con l’art. 3 Cost., nei confronti dell’art. 49 del R.D.L. 27 novembre 1333 n. 1578 che, nei giudizi disciplinari, limita ai soli consigli dell’ordine con esclusione, cioè, degli incolpati la facoltà di sollevare in via preventiva, dinanzi al consiglio nazionale forense, il conflitto di competenza territoriale.

    Cassazione Civile, sentenza del 27 ottobre 1976, n. 3897, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. GRANATA R