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  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento, conformemente al principio del libero convincimento, che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 5

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 190
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 109
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MORLINO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 103
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 59
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154.

  • Il mancato pagamento del domiciliatario è un illecito permanente (per il quale, finché perdura, non decorre prescrizione)

    Qualora la condotta ascritta al professionista abbia natura omissiva, il termine di prescrizione non può ritenersi decorso, non essendo mai cessata la condotta incriminata che, nella specie, assume i connotati della continuità e della permanenza. (Nella specie, la condotta censurata risultava integrata dal mancato pagamento delle prestazioni affidate ad altro collega, ex art. 30 c.d.f.Art. 30 cod. prev. – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimo…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2

    NOTA:
    Sul dies a quo della prescrizione in caso di illecito permanente, cfr., in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 218; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 30 giugno 1999, n. 372; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 18 maggio 1999, n. 56.

  • Quesito n. 174: Si chiede (da parte del COA Cremona) se possano essere inseriti nell’elenco dei difensori d’ufficio gli avvocati iscritti nell’elenco degli “stabiliti”, alla luce della declaratoria di incostituzionalità (sent. 106/2010 della Corte Cost.) dell’art. 8, 2° comma, RDL 27/11/33 n. 1578 nella parte in cui si riferiva alla possibilità di nominare il praticante abilitato come difensore d’ufficio in quanto “non ha percorso l’intero iter abilitativo alla professione”.

    Ai sensi dell’art. 6 L. 2/2/2001 n. 96 per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli stati membri aventi i requisiti possono iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituita nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza. Ai sensi del successivo art. 8, gli avvocati c.d. stabiliti, nell’esercizio dell’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato secondo un’intesa risultante da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al Giudice adito antecedentemente alla costituzione.
    L’avvocato stabilito gode quindi di uno status abilitativo limitato necessitando dell’integrazione dei poteri – che si realizza con l’affiancamento ad un professionista abilitato – per quanto riguarda l’attività giudiziale (l’attività stragiudiziale essendo liberamente esercitabile ex art. 10 L. 96/2001).
    La difesa d’ufficio, costituendo tipica attività giudiziale nell’ambito penale, postula necessariamente una piena capacità processuale tale da consentire di esercitare senza limiti, nell’interesse del cliente, tutti i diritti e le facoltà proprie del ministero di difensore.
    Tale legittimazione è sicuramente carente nell’avvocato stabilito che, dovendo agire d’intesa con altri avvocati pienamente abilitati, potrebbe privare il proprio assistito dell’effettività della difesa a causa della necessità di acquisire di volta in volta (tramite l’intesa) l’integrazione dei propri poteri.
    La limitazione dello stato abilitativo professionale induce ulteriormente a ritenere l’insussistenza di quelle competenze specifiche che, secondo l’espresso criterio di cui all’art. 97 c.p.p., presiedono alla formazione degli elenchi dei difensori d’ufficio per l’iscrizione ai quali è necessario quel “quid pluris” costituito dal conseguimento dell’attestazione di idoneità rilasciato dal C.O.A.
    Al quesito deve quindi fornirsi risposta negativa.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere 24 ottobre 2012, n. 61

  • Quesito n. 152: Il COA di Ravenna ha rivolto al CNF il seguente quesito: “Può essere iscritto in Italia nell’albo degli avvocati stabiliti un soggetto di nazionalità albanese, e quindi extracomunitario, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, che abbia conseguito in Spagna il titolo di Abogado?”.

    Questa Commissione ha avuto modo di pronunciarsi su analogo quesito con il parere 27 aprile 2011, n. 47. L’orientamento ivi espresso può essere qui ribadito.
    La risposta al quesito è, pertanto, negativa.
    Come già espresso nel parere n. 47 del 27.4.2011, per beneficiare della normativa di cui al D. Lgs. n. 96/2001, è necessario tra l’altro il requisito della cittadinanza di uno degli Stati membri della UE, requisito che nel caso di specie fa difetto.
    Su questa soluzione non influisce, peraltro, l’art. 2 del D.P.R. n. 137/12, che si riferisce unicamente all’ampliamento del novero dei soggetti che possono accedere all’Albo, e incide pertanto, semmai, sul requisito della cittadinanza previsto dall’art. 17 del R.D.L. n. 1578/33. Deve ritenersi invece che esso non incida sulla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 96/2001, che è norma speciale dettata con riferimento ai cittadini dell’Unione europea.
    Pertanto, al cittadino extracomunitario – che in ogni caso non può accedere alla procedura di stabilimento prevista dal D. Lgs. n. 96/2001 – resta possibile l’iscrizione all’Albo secondo la procedura ordinaria.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 24 ottobre 2012, n. 59

  • Quesito n. 168: Il COA di Milano chiede parere sul seguente quesito: “Se decorsi i cinque anni dall’irrogazione o dalla comunicazione di una sanzione disciplinare (ad esempio avvertimento), la sanzione stessa può considerarsi prescritta o estinta e, quindi, non produttiva di effetti”.

    Osserva lo stesso COA che diversamente la sanzione disciplinare sarebbe maggiormente afflittiva rispetto a quella penale i cui effetti possono essere annullati con il ricorso alla riabilitazione, istituto non previsto per le sanzioni disciplinari.
    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    La prescrizione – che ai sensi dell’art. 51 RDL 27 nov. 1933, n. 1578 è di cinque anni – opera esclusivamente con riguardo all’azione disciplinare.
    L’istituto non è pertanto applicabile alle sanzioni inflitte agli avvocati a conclusione del relativo procedimento, tempestivamente aperto, le quali dunque producono effetti senza limiti di tempo per quanto riguarda il dato storico della loro irrogazione, indipendentemente dagli effetti tipici previsti dalla legge per ciascuna sanzione.
    Il dato storico può essere quindi utilizzato ai fini della valutazione della recidiva e/o della esistenza di “precedenti” di natura disciplinare.
    Gli effetti delle sanzioni – sospensive e/o espulsive (cancellazione, radiazione) sono predeterminati ex lege.
    Tuttavia, ai sensi dell’art. 47 L.P., il professionista radiato può esservi reiscritto purchè siano trascorsi almeno 5 anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta riabilitazione (il termine è di sei anni se la condanna fu pronunciata per taluni delitti, tassativamente indicati nello stesso articolo).
    Sull’istanza di riammissione provvede il Consiglio dell’Ordine che tiene l’albo per il quale è demandata la reiscrizione, il quale dovrà valutare il complessivo comportamento dell’istante, e quindi – senza limite di tempo – anche le sanzioni allo stesso eventualmente in precedenza inflitte.
    Per completezza va segnalato che ai sensi della L. 20 maggio 1986, n. 198 è stato concesso condono per le sanzioni inflitte in via definitiva non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da esercenti attività professionali. La legge precisa che il condono da essa prevista non si estende agli effetti accessori o collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte e che delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 11 luglio 2012, n. 49

  • Quesito n. 172: Il COA di Milano pone il seguente quesito: se l’avvocato B sia tenuto ad evadere la richiesta del collega A di trasmettere documentazione relativa a processo ormai concluso, in relazione al caso in cui tale documentazione, allegata al fascicolo dell’avvocato B e rimasta depositata presso la cancelleria del giudice per tutta la durata del procedimento, sia sta infine restituita alla cliente di B, che però si rifiuta di far seguito alla richiesta del proprio ex avvocato.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’obbligo dell’avvocato nei confronti del Collega deve ritenersi adempiuto con la richiesta, rivolta al proprio (ex) cliente, della documentazione che sia già stata restituita.
    Ove il cliente si rifiuti di metterla  a disposizione, non può far carico all’avvocato alcun ulteriore onere non essendo la documentazione più nella sua disponibilità e non avendo egli titolo per ottenerne la riconsegna a seguito dell’esaurimento del mandato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 28 settembre 2012, n. 53

  • L’accertamento della condotta “specchiatissima ed illibata” (ora: “irreprensibile”) da parte del CNF

    Il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”, al fine dell’iscrizione nell’albo dei procuratori legali, può essere autonomamente accertato e valutato dal consiglio nazionale forense, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal consiglio dell’ordine a fondamento della decisione impugnata, atteso che il predetto consiglio nazionale e giudice anche del merito, non soltanto di legittimità.

    Cassazione Civile, sentenza 01-07-1980, n. 4130, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. DORSI V- P.M. SAJA F (CONF)

  • Procedimento disciplinare: ricorso per Cassazione e principio della consumazione del diritto di impugnazione

    Poiché nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione delle decisioni adottate dal Consiglio nazionale forense, in merito ai procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, si applicano le norme del processo civile (art. 67, comma quinto, R.D. n. 37 del 1934), nel medesimo trova applicazione il principio secondo cui la rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione e quindi non Ë possibile presentare motivi aggiunti con una successiva memoria (come nella specie) oppure proporre un ricorso integrativo.

    Cassazione, sentenza del 05-02-1999, n. 39, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Ianniruberto G- P.M. Dettori P (Conf.)

  • La sentenza penale di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare

    A norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati ed i praticanti avvocati – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Né può valere in contrario l’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → che, nel far salva l’autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla rilevanza disciplinare degli stessi e non al loro accertamento. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007).

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09-04-2008, n. 9166- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Il compenso professionale mascherato dalla richiesta di spese vive al cliente

    Viola il dovere di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →) il professionista che richieda al proprio Cliente il pagamento di una somma asserendo -contrariamente al vero- che questa sia necessaria per il pagamento di spese vive (Nella specie, trattavasi di “600 euro per marche da bollo”).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 203