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  • Le espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice

    L’avvocato, nell’ambito della propria attività difensiva, può e deve esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone. A tale ampiezza dei mezzi difensivi si contrappone tuttavia, quale limite invalicabile, il divieto di assumere atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e in violazione del codice deontologico forense, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante che del suo operato (Nel caso di specie, il professionista aveva appellato la sentenza asserendo che il giudice avrebbe condannato il suo assistito senza leggere gli atti, utilizzando la tecnica del “copia ed incolla” e con motivazione mediocre. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha quindi ritenuto responsabile il professionista, che ha sanzionato con l’avvertimento, in luogo della censura inflittagli dal COA di appartenenza).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Sica), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 22
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 110.

  • L’iscrizione dell’abogado svizzero nella sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti

    In forza della legge 15 novembre 2000, n. 364 (con cui l’Italia ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo di Lussemburgo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone), l’abogado che sia cittadino elvetico è legittimato a valersi dei diritti conferiti dalla Direttiva 98/5/CE, attuata con il d.lgs. n. 96/2001, sebbene privo di cittadinanza italiana o di altra nazione comunitaria (Nel caso di specie, il Consiglio territoriale aveva disposto la cancellazione dell’abogado dalla sezione speciale dell’Albo, perché ritenuto privo dei requisiti di cui all’art. 17, comma 1, nn. 1), 2) e 3) del r.d.l. n. 1578/1933, in quanto svizzero senza cittadinanza italiana o comunque comunitaria. Avverso tale provvedimento, il professionista proponeva impugnazione al CNF, che -in applicazione del principio di cui in massima- ha accolto il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 19

  • Il decesso dell’incolpato nel corso del procedimento disciplinare

    Il decesso dell’incolpato nelle more del procedimento disciplinare preclude all’organo giudicante di entrare nel merito della vicenda e determina l’estinzione del procedimento stesso per cessata materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 13 marzo 2013, n. 32
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 30 settembre 2008, n. 94;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 205;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DE MICHELE), sentenza del 8 novembre 2007, n. 161;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PETIZIOL, rel. BIANCHI), sentenza del 16 luglio 2007, n. 103;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 28 aprile 2006, n. 21;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. Vermiglio), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 10;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 2;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 247;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 17 settembre 2003, n. 258;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 214;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. PAURI), sentenza del 20 dicembre 2002, n. 204;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 8 marzo 2002, n. 17;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2001, n. 214;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 207;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 135;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 11 aprile 2001, n. 69;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CRICRÌ), sentenza del 26 febbraio 2001, n. 21;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 20 settembre 2000, n. 88;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 20 settembre 2000, n. 87;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 9 giugno 2000, n. 59;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 279;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 226;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Panuccio), sentenza del 26 marzo 1999, n. 25;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 225;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Danovi), sentenza del 11 novembre 1998, n. 144;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 25 febbraio 1997, n. 19;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Diego), sentenza del 22 gennaio 1997, n. 10;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Caddeo), sentenza del 20 gennaio 1997, n. 8;
    – Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674.

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA territoriale in quanto alla carenza di motivazione il CNF, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritenga necessarie

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 28
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Pisano, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 200.

  • La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato

    Il Consiglio dell’Ordine nella sua funzione di Giudice della Deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129.

  • L’errore materiale sulla data della decisione disciplinare

    La difformità tra la data di assunzione della deliberazione e la data apposta in calce alla decisione stessa non è di per sé sola sufficiente a far ritenere che la sentenza sia stata deliberata prima di tale udienza, cioè a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del Collegio, configurandosi tale diversità come mero errore materiale, non invalidante la decisione assunta, anche in mancanza di attivazione del procedimento di correzione.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 12 maggio 2010, n. 32.

  • La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato

    Il Consiglio dell’Ordine nella sua funzione di Giudice della Deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 13

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129.

  • Sanzione disciplinare e assenza di precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti

    Nella determinazione in concreto della sanzione disciplinare da irrogare all’incolpato, possono venire in rilevo la mancanza di suoi precedenti disciplinari, la rimediabilità delle conseguenze del suo comportamento e il fatto che l’attività professionale sia stata comunque produttiva di effetti positivi per l’assistito (Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal COA per aver richiesto al proprio cliente un compenso manifestamente eccessivo, con la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due, che -in applicazione del principio di cui in massima- il CNF ha mitigato in censura).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 9

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

  • La rilevanza deontologica del compenso eccessivo non è esclusa dal consenso del cliente

    Il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (art. 43 C.D.) è posto a tutela del cliente e prescinde dal consenso di questi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 9

  • La duplice rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale

    L’avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 c.d. (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita) e dell’art. 40 c.d. (obbligo d’informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato). (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di proporre appello, pur avendone ricevuto mandato dal cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 5

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 8.