L’errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato, sempre che il fatto medesimo non costituisca punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato. Conseguentemente, ove la prova documentale della tempestiva proposizione del gravame non si trovi agli atti del fascicolo dell’impugnazione stessa, a nulla rileva la successiva documentazione prodotta dal ricorrente ai fini di una pretesa revocazione per errore di fatto della sentenza di inammissibilità (Nel caso di specie, l’impugnazione al CNF veniva proposta mediante invio del ricorso a mezzo posta, che perveniva al COA in data 12/3/2009 e dunque tempestivamente. Il COA stesso, tuttavia, protocollava il ricorso con timbro di depositato il successivo 19/3/2009, cioè fuori tempo massimo per l’impugnazione. Poiché il ricorrente documentava al CNF soltanto tale secondo e tardivo deposito, l’impugnazione veniva dichiarata inammissibile. Il professionista proponeva quindi ricorso per revocazione ex art. 395 co. 4 cpc che, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato).
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La revocazione della sentenza per errore di fatto
L’errore di fatto, eccepibile attraverso il ricorso per revocazione, consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o documenti di causa e che non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato; tale genere di errore presuppone pertanto il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Pasqualin), sentenza del 23 luglio 2013, n. 139
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Naz. Forense, 4 febbraio 2004, n. 19. -
Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa
L’eventuale difformità tra contestato e pronunziato si verifica solo nelle ipotesi di così detta “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 23 luglio 2013, n. 138
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71 -
Vietato assistere, anche solo di fatto, un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi
L’avvocato che, quand’anche sprovvisto di formale procura alle liti, abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi (Nel caso di specie, il professionista agiva nei confronti di una parte al fine di ottenere la revisione delle misure economiche stabilite nel precedente giudizio di separazione personale, nel quale aveva di fatto assistito entrambi i coniugi, ancorché sprovvisto di formale procura alle liti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 23 luglio 2013, n. 137
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La corrispondenza tra colleghi dichiarata “riservata” non può essere prodotta (né riferita) in giudizio a prescindere dal suo contenuto
L’art. 28 c.d.f.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell’ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente (quale che ne sia il contenuto).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 23 luglio 2013, n. 135
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Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato) durante il rapporto professionale
Dopo la cessazione del rapporto professionale, l’avvocato non ha più l’obbligo di astenersi dallo stabilire con il proprio assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale, i quali infatti non possano più influire sul mandato stesso, perché già cessato, quand’anche successivamente lo riassuma (Nel caso di specie, l’avvocato veniva sanzionato disciplinarmente con l’avvertimento per aver acquistato un immobile dal proprio assistito dopo aver rinunciato al mandato da alcuni mesi e prima di riassumerlo nuovamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso ed annullato la sanzione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 132
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Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del COA locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha emesso il provvedimento impugnato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32 -
Il termine per il deposito della decisione disciplinare del COA è ordinatorio
Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2013, n. 128
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15. -
La motivazione (non carente, ma) inesistente del provvedimento del COA non può essere sanata dal CNF in sede d’appello
In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione della delibera del COA, purché si tratti di motivazione carente e non del tutto inesistente, che -in quanto tale- è insuscettibile di essere integrata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 126
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La valutazione della condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima e illibata”) nel caso di condanna penale
La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già, specchiatissima ed illibata), necessario ai fini della iscrizione all’albo avvocati e al registro dei praticanti, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato, la cui condanna penale non comporta pertanto un’automatica inibizione dell’iscrizione, specie se relativa ad una condotta occasionale e risalente nel tempo, che non appaia ragionevolmente suscettibile di incidere attualmente sulla affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il delicato ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense, e ciò, anche in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 27 co. 2 Cost.) dell’ordinamento professionale (art. 17 L. n. 247/2012, già art. 17 R.D.L. n. 1578/33), poiché risulterebbe vessatorio privare il soggetto richiedente della possibilità di dimostrare, nel corso della pratica forense, che egli è in possesso delle qualità necessarie per esercitare onorevolmente la professione (Nel caso di specie, il Procuratore Generale della Repubblica impugnava la delibera del 2012 del COA di iscrizione nel Registro speciale dei praticanti Avvocati senza patrocinio di soggetto condannato con sentenza del 2003, patteggiata ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p., per i reati di cui all’art. 337 e 582 c.p., deducendo la carenza in capo all’iscritto del necessario requisito della condotta specchiatissima ed illibata, ora irreprensibile. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 20 luglio 2013, n. 125
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75 nonché, tra le altre, Cnf sentenze n. 31/2010, n. 161/2009, n. 4/2009, n. 117/1999.