Il comportamento dell’incolpato che misconosca ostinatamente la rilevanza disciplinare del proprio comportamento, seppur acclarato da evidenze probatorie, è indice della propria inadeguatezza a recepire correttamente i canoni deontologici e la loro portata, sicché può rilevare ai fini dell’aggravamento della sanzione. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2017, n. 77