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  • La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina

    La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 29 aprile 2017, n. 42

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 11 giugno 2016, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 6 giugno 2015, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75.

  • L’omessa restituzione della documentazione al cliente

    L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., art. 42 cod. prev.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo → (ora, art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 215, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 223.

  • L’abolitio “criminis” è rilevabile d’ufficio (ed opera retroattivamente)

    In presenza di una causa di estinzione dell’illecito, il giudice disciplinare è legittimato a pronunciare anche d’ufficio (cioè a prescindere da uno specifico motivo di impugnazione) sentenza di assoluzione in tutti i casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’incolpato e la sua rilevanza disciplinare emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato per non aver assolto l’obbligo di formazione continua. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la disciplina sulle cause di esonero ed esenzione dal predetto obbligo, introdotta successivamente ai fatti de quibus, ed ha quindi annullato la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 3 aprile 2017, n. 35

    NOTA:
    Sull’orientamento più risalente (e ormai da ritenersi normativamente superato in quanto fondato sul non più attuale principio del tempus regit actum), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Bulgarelli), sentenza n. 31 del 16 marzo 2011, secondo cui “L’abrogazione nel tempo di una sanzione disciplinare non fa venir meno retroattivamente la relativa responsabilità”.

  • Formazione continua: le cause di esenzione ed esonero operano retroattivamente

    Le norme del nuovo codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del “favor rei”, in luogo del criterio del “tempus regit actum”, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati, stante l’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare. Ne discende che, entrate in vigore le disposizioni di cui si è detto, deve preliminarmente procedersi al raffronto tra le previsioni contenute nel Codice deontologico precedentemente vigente (o quelle comunque riguardanti condotte disciplinarmente rilevanti) con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio, non potendo, in alcun modo, sanzionarsi comportamenti che, al momento della decisione, non siano più preveduti come illeciti disciplinari (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato per non aver assolto l’obbligo di formazione continua. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la disciplina sulle cause di esonero ed esenzione dal predetto obbligo, introdotta successivamente ai fatti de quibus, ed ha quindi annullato la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 3 aprile 2017, n. 35

    NOTA:
    Sul principio del favor rei cfr., in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112.

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 3 aprile 2017, n. 33

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 28 settembre 2016, n. 296.

  • L’illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”

    In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell’illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Piccialli), SS.UU, sentenza n. 27996 del 16 dicembre 2013, Corte di Cassazione (pres. Carbone, rel. Falcone), SS.UU, sentenza n. 10601 del 20 maggio 2005, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29.

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 3 aprile 2017, n. 32

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 9 marzo 2017, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 24 novembre 2016, n. 343.

  • Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato

    La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli artt. del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 3 aprile 2017, n. 32

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274, nonché in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016.

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15203 del 22 luglio 2016, Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1999, n. 148, Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209.

  • La “minaccia” di azioni risarcitorie al giudice della propria causa

    Il ritardo del Giudice nell’emissione del provvedimento richiestogli non legittima il difensore a minacciare richieste risarcitorie nei suoi confronti (specie se avanzate in pendenza del giudizio stesso al fine di precostituirsi una ragione di ricusazione), anche in considerazione dei presupposti nonché della legittimazione attiva e passiva che regolano l’azione esperibile nei confronti del Magistrato per asseriti danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017