L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino. Conseguentemente, non può ritenersi deontologicamente corretto affidare ad una campagna mediatica contestazioni circa l’operato di un giudice criticandone le doti professionali e censurandone la caratura etica nonché la capacità di giudizio, con un’animosità polemica venata di inutile sarcasmo e volgare ironia sui difetti fisici altrui (Nel caso di specie, le espressioni offensive erano contenute in una lettera aperta indirizzata a tutti gli avvocati del Foro e riguardavano il Ministro della Giustizia e diversi magistrati del Tribunale, sui quali ultimi peraltro i locali rappresentanti istituzionali dell’avvocatura non avevano manifestato alcuna doglianza. Nonostante la condanna in sede penale ad un anno e sei mesi con pena sospesa, il Consiglio territoriale assolveva disciplinarmente il professionista, ritenuto “attento conoscitore ed osservatore da oltre un trentennio delle vicende giudiziarie”, le cui riflessioni erano state semplicemente “espresse con notevole verve, estro, sarcasmo e pervase da un fortissimo e spiccatissimo spirito critico e satirico”. La decisione disciplinare veniva impugnata dalla Procura Generale al CNF, il quale, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso e ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
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L’archiviazione dell’esposto disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem
La delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare non è idonea ad assumere autorità di giudicato onde l’eventuale riapertura del procedimento non vìola il divieto di bis in idem.
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Inammissibile l’appello vòlto a ottenere un ampliamento dei capi di incolpazione
E’ inammissibile l’impugnazione della Procura Generale nella parte in cui chieda un ampliamento dei capi di incolpazione, con una sorta di imputazione integrativa.
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L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi
L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense configura automaticamente l’illecito disciplinare, mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (Nella specie trattavasi di emissione di assegno senza provvista).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 3 luglio 2017, n. 80
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 3 luglio 2017, n. 79
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Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo
Il compenso per l’attività posta in essere deve essere computato alla stregua della tariffa professionale ratione temporis vigente, e, al tempo stesso, deve essere pur sempre proporzionato alla reale consistenza ed all’effettiva valenza professionale espletata. In particolare, il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 cod. prev.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo → (ora art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività, che presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 3 luglio 2017, n. 79
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Misconoscere la rilevanza deontologica del proprio comportamento rileva ai fini della determinazione della sanzione disciplinare
Il comportamento dell’incolpato che misconosca ostinatamente la rilevanza disciplinare del proprio comportamento, seppur acclarato da evidenze probatorie, è indice della propria inadeguatezza a recepire correttamente i canoni deontologici e la loro portata, sicché può rilevare ai fini dell’aggravamento della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2017, n. 77
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2017, n. 77
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Cancellazione dall’albo: con il rigetto dell’impugnazione, la delibera (sospesa ex lege) acquista efficacia ab origine
Il sopravvenire della decisione del CNF riguardo alla deliberazione del COA di cancellazione, se è vero che determina l’esecutività della stessa (sospesa dalla proposizione del ricorso al CNF ai sensi dell’art. 17, commi 14, secondo inciso, 18 e 19), tuttavia, accertando la legittimità del provvedimento di cancellazione, lo fa con riferimento al momento della deliberazione del COA, onde è da quel momento che l’interessato non aveva titolo per essere iscritto, sicché sin da allora egli non ha esercitato legittimamente la professione sul piano dell’ordinamento professionale.
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017
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CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un’eventuale ricusazione o astensione
La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF: ciò non diversamente da come sarebbe quello che emergerebbe da un proprio precedente di natura giurisdizionale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato qlc degli artt. 35, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’eccezione in quanto manifestamente infondata).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017