E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, il ricorso era stato trasmesso al CNF e inviato “per conoscenza” al Consiglio territoriale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).
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Procura alle liti: la facoltà di riscuotere somme non legittima la compensazione (né tantomeno esonera dall’obbligo di rendiconto)
L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa: fermo, in ogni caso, l’obbligo di rendiconto, costituisce ipotesi di lecita compensazione soltanto la prova del valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso prestato dal cliente, che tuttavia non può ritenersi di per sè integrato dalla generica “facoltà di sottoscrivere quietanze e di riscuotere somme” eventualmente contenuta nella procura alle liti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Calabrò), sentenza del 13 luglio 2017, n. 100
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La mancata preventiva audizione dell’interessato nel procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo
In tema di cancellazione dall’albo degli avvocati di natura amministrativa e non disciplinare, la normativa di cui all’art. 17 L. 247/2012 (già art. 37, comma 2, del r.d.l. n. 1578/1933, unitamente al successivo art. 45) deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (condensati nella legge n. 241/1990), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Conseguentemente, detta cancellazione non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni specifiche per cui è stato avviato il procedimento che lo riguarda, di apprestare le proprie difese e di illustrarle anche oralmente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Tinelli), sentenza del 13 luglio 2017, n. 99
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Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi dell’abogado
E’ inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto personalmente dal professionista che sia iscritto alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con la quale il COA aveva escluso la dispensa dalla prova attitudinale ed era stata sottoscritta personalmente dal solo abogado, in difetto di dichiarazione di intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2011. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 13 luglio 2017, n. 98
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L’impugnazione al CNF è a critica vincolata
Sebbene costituisca primo grado della giurisdizione, il giudizio disciplinare avanti al Consiglio Nazionale Forense va qualificato come giudizio di secondo grado o di “appello”, con quanto ne consegue secondo il vigente ordinamento processuale civile in tema di impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Calabrò), sentenza del 13 luglio 2017, n. 100
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Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame
I motivi dell’impugnazione possono intendersi specifici quando, a prescindere da formule sacramentali, dall’impugnazione proposta emergano in maniera chiara, inequivoca e congiunta: a) l’individuazione delle statuizioni concretamente impugnate e b) l’esposizione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico giuridiche, che sono poste a base della decisione impugnata da parte del giudice di prime cure ovvero prospetti un nuovo assetto della sentenza impugnata che sia idoneo ad invertire la conclusione decisoria adottata dal primo giudice. La carenza o l’insufficienza di tali requisiti (motivi specifici) rende l’impugnazione inidonea al raggiungimento del suo scopo ed integra di fatto una nullità che ne determina l’inammissibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Calabrò), sentenza del 13 luglio 2017, n. 100
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Avvocati dipendenti pubblici: le caratteristiche dell’ente, secondo il nuovo Ordinamento forense
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 19 L. n. 247/2012, è necessario che l’attività professionale sia svolta presso un “ente pubblico”, oppure un soggetto di diritto privato a capitale totalmente o prevalentemente pubblico purché costituito dalla trasformazione di un ente pubblico (c.d. privatizzazione), dovendo infatti ritenersi superata la nozione allargata di P.A. formatasi nella previgente disciplina ordinamentale in tema di c.d. “istituzione pubblica”, che ricorreva anche allorquando le quote od azioni di una società ab origine di diritto privato fossero comunque possedute prevalentemente o esclusivamente da un ente pubblico per la gestione di un servizio offerto dall’ente stesso (Nel caso di specie, il COA aveva respinto la domanda di iscrizione nell’Elenco Speciale Addetti agli uffici legali degli enti pubblici, poiché l’ufficio legale del richiedente si trovava presso una società per azioni costituita ab origine come soggetto di diritto privato, con partecipazione pubblica prevalentemente mediata da soggetti di diritto privato a loro volta partecipati da capitale pubblico. La delibera veniva impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima e su conforme parere del Procuratore Generale, ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 13 luglio 2017, n. 94
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Avvocati dipendenti pubblici: le caratteristiche dell’ufficio legale dell’ente
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 19 L. n. 247/2012, è necessario che l’ufficio legale dell’ente pubblico costituisca un’unità organica autonoma e gli avvocati ad esso addetti esercitino esclusivamente le funzioni di competenza, quale garanzia di sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 13 luglio 2017, n. 94
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Incompatibilità professionale: lavoro subordinato ed avvocati dipendenti pubblici
L’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o determinato, salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici. Tale eccezione è insuscettibile di applicazione analogica e presuppone: 1) che l’attività professionale sia svolta presso un “ente pubblico” oppure un soggetto di diritto privato a capitale totalmente o prevalentemente pubblico purché costituito dalla trasformazione di un ente pubblico (c.d. privatizzazione), dovendo infatti ritenersi superata la nozione allargata di P.A. formatasi nella previgente disciplina ordinamentale in tema di c.d. “istituzione pubblica”; 2) che l’ufficio legale costituisca un’unità organica autonoma dell’ente pubblico e che gli avvocati ad esso addetti esercitino esclusivamente le funzioni di competenza, quale garanzia di sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 13 luglio 2017, n. 94
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Avvocati Stabiliti: trasferirsi all’estero per beneficiare della normativa straniera più favorevole non costituisce, di per sé, abuso del diritto
Il fatto che un cittadino di uno Stato membro ed ivi laureatosi si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato allo scopo di beneficiare della normativa piu` favorevole e faccia quindi ritorno nello Stato membro di cui e` cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica e` stata acquisita, non costituisce, di per se´, un abuso del diritto di stabilimento (art. 3 direttiva 98/5).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 13 luglio 2017, n. 97