La radiazione costituisce trattamento sanzionatorio che va adeguato alla gravità della condotta in reiterata violazione dei fondamentali e più cogenti doveri professionali, della totale mancanza di resipiscenza, della pervicacia con la quale l’incolpato ha posto in essere la sua condotta. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 12 settembre 2018, n. 109