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  • L’avvocato “stabilito” deve indicare per intero il titolo di origine (senza ingenerare confusione con il titolo di “avvocato” tout court)

    L’avvocato comunitario «stabilito», il quale abbia conseguito un titolo professionale che lo abiliti all’esercizio della professione forense nel proprio ordinamento, può esercitare in Italia la professione di avvocato utilizzando, però, il titolo di origine, che va indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di provenienza; il titolo, inoltre, deve essere utilizzato in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (che è prerogativa dei professionisti italiani o di quella particolare categoria di avvocati comunitari «stabiliti» che abbia raggiunto l’«integrazione»).

    Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

  • L’avvocato “comunitario” (stabilito o integrato) che eserciti in Italia è soggetto a tutte le norme nazionali che disciplinano la professione forense

    Il D.Lgs. n. 96/2001 (emanato in adempimento della direttiva 16 febbraio 1998 n. 98/5) ha introdotto, ai fini della possibilità di esercizio della professione forense in Italia, la figura dell’avvocato «comunitario», alla base della quale è posto l’ottenimento di un titolo professionale equiparabile a quello italiano nel proprio Paese di origine e, quindi, l’abilitazione all’effettivo esercizio della professione in quello Stato. In particolare, l’avvocato comunitario è soggetto a tutte le norme legislative, professionali e deontologiche italiane che disciplinano la professione forense, nonché a tutte le norme relative alle incompatibilità che riguardano la professione di avvocato.

    Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF che rigettava il ricorso con sentenza che, in applicazione del principio di cui in massima, è stata infine confermata in sede di Legittimità).

    Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

  • Il COA di Avezzano, dopo aver precisato che ha sospeso le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio a seguito delle ordinanze del Consiglio di Stato n. 735/15 e 736/15 e della nota del CNF del 18 febbraio 2015, chiede di conoscere quali siano le attività che può svolgere in regime di “prorogatio” e, in particolare, se i nuovi avvocati possono prestare impegno solenne davanti al Consiglio prorogato.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini:
    In regime di “prorogatio” le attività ammissibili sono solo quelle di ordinaria amministrazione. Tra gli “affari correnti” può farsi rientrare la fissazione di una pubblica seduta per la prestazione dell’impegno solenne da parte dei nuovi avvocati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 24 giugno 2015, n. 63

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia chiede come debba interpretarsi l’art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 96/2001.

    Come è noto, l’avvocato stabilito che abbia esercitato la professione in Italia in modo effettivo e regolare, intendendosi come tale l’esercizio senza interruzioni “che non siano dovuti agli eventi della vita quotidiana” (art. 12 D. Lgs. n. 96/2001), per almeno tre anni è dispensato dal sostenere la prova attitudinale prevista dal D. Lgs. n. 115/1992, art. 8 (oggi abrogato, e sostituito dall’art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007) e può iscriversi all’Albo degli Avvocati. La richiesta di dispensa dev’essere rivolta al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto e corredata dalla documentazione comprovante l’esercizio effettivo e regolare dell’attività professionale per l’intero suddetto periodo. Il richiedente, inoltre, è tenuto a dichiarare l’esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine (art. 13, comma 2, del D. Lgs in argomento).
    In ragione delle successive previsioni recate dalla medesima norma, il Consiglio territoriale è tenuto a verificare la regolarità e l’esercizio effettivo della professione da parte del richiedente, potendo al riguardo assumere informazioni dagli Uffici interessati.
    Si soggiunge poi, al comma 5, che “anche prima della verifica dell’attività professionale svolta, il Consiglio dell’ordine può rigettare la domanda in pendenza di procedimenti disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico”. Con riguardo a tale previsione, il Consiglio perugino chiede alla Commissione di chiarire se il rigetto della domanda di dispensa possa essere motivato in ragione della sola “pendenza di procedimenti disciplinari”, ovvero se il rigetto sia consentito nell’eventualità in cui i succitati procedimenti disciplinari dipendano da “altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico”.
    La Commissione osserva quanto segue.
    L’iscrizione all’Albo degli Avvocati è regolata dall’art. 17 della Legge n. 247/2012, ove, al comma 1, lett. h), si prescrive che il richiedente l’iscrizione deve “essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice di deontologia forense”.
    L’articolazione delle previsioni recate dall’art. 13 del D. Lgs. n. 96/2001 va pertanto esaminata alla luce dell’ineludibile principio recato dalla legge professionale, nel senso che è facoltà del Consiglio dell’ordine, all’esito della valutazione della domanda ed alla luce, ad esempio, della dichiarata pendenza di procedimenti penali o disciplinari nello Stato membro di origine, assumere e motivare la conseguente decisione, positiva o negativa, ai sensi del comma 4 della succitata norma. Peraltro, l’eventuale pendenza, contestuale alla richiesta di dispensa dall’esame attitudinale e di per sé prodromica all’iscrizione all’Albo ex art. 17 Legge n. 247/2012, di un procedimento disciplinare caratterizzato da gravi motivi interferenti con ragioni di ordine pubblico attribuisce al Consiglio la discrezionalità di rigettare la domanda, astenendosi dalla verifica del regolare ed effettivo esercizio triennale della professione.
    La Commissione, quindi, ritiene che il dubbio interpretativo posto dal Consiglio perugino vada superato nel senso di dover ritenere che il comma 5 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 96/2001 introduca una complessa ma unica causa giustificante il possibile rigetto della domanda di dispensa ancor prima di procedere alla verifica anzidetta. Va da sé che detta decisione presuppone la discrezionale valutazione da parte del Consiglio sia dei gravi motivi, sia delle ragioni di ordine pubblico che investono il procedimento disciplinare pendente all’atto della richiesta formulata dall’avvocato stabilito e che questi, quindi, possa impugnare tale decisione nel termine e nelle forme previsti dal precedente comma 4.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 24 giugno 2015, n. 62

  • CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale

    Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato qlc degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’eccezione in quanto manifestamente infondata).

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 3516 del 6 febbraio 2019

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19404 del 3 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 777 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 778 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 781 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 782 del 16 gennaio 2014.

  • Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei-, sentenza del 11 novembre 2017, n. 174).

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 3516 del 6 febbraio 2019
    NOTA:
    In parte motiva, la Corte richiama 29 propri precedenti conformi (“da S.U. n. 6463/2016 a S.U. n. 21114/2017”).

  • Espressioni sconvenienti nei rapporti con i magistrati: non sussiste rapporto di specialità tra le due norme deontologiche

    Non sussiste rapporto di specialità fra gli art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → (“Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive”) e art. 53 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo → (“Rapporti con i magistrati”), giacché il secondo delimita l’ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti fra avvocati e magistrati, mentre il primo individua una specifica violazione dei canoni comportamentali di dignità e decoro, che potrebbe essere commessa anche per il tramite della scrittura: in presenza dei necessari presupposti di fatto, l’utilizzo delle “espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio” ben può comportare la violazione di entrambe le norme.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 27 settembre 2018, n. 113

  • I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari

    Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, in un proprio atto giudiziario l’avvocato aveva scritto: “…la supina presa di posizione da parte del Giudice dell’esecuzione a favore del debitore…”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritrenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 27 settembre 2018, n. 113

  • Per la funzione sociale che svolge, all’avvocato è richiesto un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 27 settembre 2018, n. 113