Categoria: abc

  • Il COA di Napoli chiede parere sul concetto di “adeguatezza” del trattamento economico degli avvocati degli enti pubblici, di cui all’art. 23 della L. 247/2012.

    La risposta è nei seguenti termini.
    Ai sensi dell’art. 23 della L. 247/2012 deve essere assicurato agli avvocati degli enti pubblici “un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”, tale trattamento è disciplinato da varie fonti (di regola dalla contrattazione collettiva, e/o da disposizioni regolamentari o di altra natura adottate secondo lo Statuto dell’ente di appartenenza), alle quali occorre fare riferimento – caso per caso – per la determinazione dalla misura.
    Osserva la Commissione che l’art. 23 della Legge professionale forense (quale disciplina generale e di principio di tutela del lavoro dei dipendenti avvocati) prevede l’esercizio da parte dei Consigli territoriali di un potere di verifica sull’adeguatezza organizzativa dell’amministrazione, nell’ambito della quale, insieme alla garanzia dell’indipendenza ed autonomia dei dipendenti-legali e dell’ufficio, deve essere assicurato dall’organizzazione dell’ente datoriale anche un trattamento economico adeguato alla peculiarità della funzione esercitata.
    Ne consegue che la valutazione dell’adeguatezza del trattamento economico, quale requisito per l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo, è rimessa all’esclusiva competenza del COA in sede di esame della domanda dell’interessato e della relativa documentazione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 21 novembre 2018, n. 74

  • Radiazione per l’avvocato che dolosamente richieda al debitore pagamenti (per milioni di euro) già adempiuti

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, deve escludersi che sia affetta da anomalia motivazionale – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012 (applicabile “ratione temporis”) – la sentenza del C.N.F. che, a fronte di una condotta del professionista consistente nella proposizione di più azioni esecutive fondate su titoli emessi nei confronti del medesimo debitore, e da questi già regolarmente adempiuti, abbia applicato la sanzione della radiazione dall’albo, avuto riguardo, per un verso, alla accertata violazione dei fondamentali doveri professionali connessa con l’assunzione di iniziative connotate da malafede e colpa grave e, per altro verso, alla rilevante entità delle somme concretamente incassate, alla pluralità delle azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso nel corso degli anni, alla gravità del pregiudizio provocato alla controparte e all’immagine della categoria, nonché, infine, al contegno successivo all’illecito, tradottosi nella restituzione di una parte soltanto del denaro indebitamente ricevuto. (mass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Mammone, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018

  • L’Unione regionale dei Consigli degli Ordini dell’Emilia-Romagna, con due distinti quesiti, chiede chiarimenti in ordine all’interpretazione del DM n. 47/2016 in tema di verifica periodica del requisito dell’esercizio effettivo e continuativo della professione, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo.

    L’Unione regionale dei Consigli degli Ordini dell’Emilia-Romagna, con due distinti quesiti, chiede chiarimenti in ordine all’interpretazione del DM n. 47/2016 in tema di verifica periodica del requisito dell’esercizio effettivo e continuativo della professione, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo. In particolare, l’URCOFER interroga la Commissione sui rapporti:
    a) tra l’esito negativo della verifica, il conseguente obbligo di cancellazione e l’art. 57 della legge n. 247/12, chiedendo cioè se possa farsi luogo a cancellazione – in caso di esito negativo della verifica – qualora l’iscritto sia sottoposto a procedimento disciplinare [quesito n. 432];
    b) tra l’esito negativo della verifica per mancato adempimento dell’obbligo formativo, conseguente obbligo di cancellazione ai sensi del DM n. 47/2016 e concorrente obbligo di trasmettere gli atti al CDD per le valutazioni di carattere disciplinare conseguenti al mancato adempimento dell’obbligo formativo [quesito n. 432];
    c) tra il DM n. 47/2016 e il Regolamento del CNF in tema di formazione continua, adottato il 16 luglio 2014. In particolare, l’URCOFER – considerato che tra i criteri di verifica dei requisiti per l’esercizio effettivo della professione rientra l’adempimento dell’obbligo formativo nel triennio ai sensi del Regolamento CNF del 16 luglio 2014 – interroga la Commissione sulla possibilità di superare lo “sfasamento” temporale tra i trienni rilevanti ai fini delle due verifiche. Infatti, ai sensi del DM n. 47/16 la verifica dell’esercizio effettivo e continuativo della professione deve essere effettuata allo scadere del triennio dall’entrata in vigore del DM (data individuata nel 22 aprile 2019), mentre la verifica dell’adempimento dell’obbligo formativo dovrà effettuarsi alla fine del triennio formativo, che scadrà il 31 dicembre 2019 (termine calcolato ai sensi dell’art. 26, comma 3 del Regolamento CNF n. 6/2014). Per effetto di tale “sfasamento” temporale, non si consentirebbe all’iscritto di far valere, ai fini della verifica dell’esercizio effettivo della professione, l’adempimento dell’obbligo formativo nel triennio, vanificando in particolare il suo eventuale completo adempimento nel periodo intercorrente tra il 22 aprile 2019 (data di scadenza del triennio di cui al DM 47/2016) e il 31 dicembre 2019 (data di scadenza del triennio formativo) [quesito n. 433].
    Quanto al quesito sub a), la Commissione osserva che il divieto di cancellazione in costanza di procedimento disciplinare prevale – per ratio e per fonte – sull’obbligo di cancellazione previsto dal DM n. 47/2016 in caso di esito negativo della verifica dell’esercizio effettivo della professione: pertanto, ove il COA rilevi che l’iscritto interessato dalla verifica negativa sia contemporaneamente soggetto a procedimento disciplinare, la Commissione ritiene che il COA non possa procedere alla sua cancellazione.
    Quanto al quesito sub b), la Commissione ritiene che debba prevalere l’obbligo di cancellazione amministrativa per mancato rispetto dei requisiti di esercizio effettivo e continuato della professione. Quanto all’invio degli atti al CDD, questo potrà pure avvenire, ma non potrà dar luogo, almeno nell’immediato, all’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dell’avvocato, ormai cancellato.
    Più complessa la risposta al quesito sub c), in quanto sussiste – effettivamente – lo sfasamento temporale rilevato dal rimettente.
    Al fine di consentire una valutazione dell’esercizio effettivo, che sia aderente alla concreta situazione dell’iscritto e, soprattutto, compatibile con la disciplina dell’obbligo formativo (da cui, a ben vedere, la disciplina della verifica dei requisiti logicamente dipende), dovrebbe a tale riguardo ritenersi che il termine triennale previsto dall’art. 2 del DM n. 47/2016 sia riferita alla scadenza del triennio solare, e non alla scadenza del terzo anno dall’entrata in vigore del DM medesimo. A favore di simile soluzione milita anzitutto la lettera della norma di cui all’art. 1, laddove prevede che la verifica venga effettuata “ogni tre anni” a partire dall’entrata in vigore del decreto e non già “allo scadere del terzo anno” a partire da tale momento. Inoltre, simile soluzione appare coerente con il già richiamato vincolo logico tra la verifica dell’esercizio effettivo – che deve avvenire anche sulla base del rispetto del criterio dell’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) del D.M. n. 47/2016 – e la disciplina della verifica dell’adempimento dell’obbligo formativo, di cui al Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014, che deve ritenersi presupposta rispetto alla prima.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 21 novembre 2018, n. 73

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Non è consentito alle sezioni unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Ne deriva che anche la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo che si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito ovvero in assenza di motivazione.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019

  • Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

    La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.L 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifìcazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019

  • La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari

    Rientra nella discrezionalità del Consiglio territoriale disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019

  • Il CNF esercita legittimamente la propria funzione giurisdizionale anche in assenza di una sezione disciplinare

    La mancata costituzione di un’apposita sezione disciplinare all’interno del Consiglio nazionale forense ex art. 61, comma 1, L. n. 247/2012 non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull’imparzialità e sull’autonomia dell’organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019

  • La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice

    L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019

  • Costituzionalmente legittima la coesistenza in capo al CNF di funzioni giurisdizionali e amministrative

    Con riguardo all’indipendenza del giudice, all’imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 cost., la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sul procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, a nulla rilevando in contrario la circostanza che al CNF stesso (così come, peraltro, al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti) spettino anche funzioni amministrative, in quanto non sarebbe la mera coesistenza delle due funzioni a menomare l’indipendenza del giudice, bensì il fatto che le funzioni amministrative fossero affidate all’organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, essendo solo in tale ipotesi immanente il rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019