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  • La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

    La deliberazione dei Consigli territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 248

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 221.
    Cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 87

    NOTA:
    In arg. cfr. pure l’art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014.

  • Tre quesiti del COA di Milano sull’esonero della prova attitudinale per l’Avvocato Stabilito

    Il COA di Milano chiede di sapere se:
    1. ai fini dell’esonero della prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 possa dirsi integrata la prova dello svolgimento effettiva, reale e regolare della professione da parte dell’Avvocato Stabilito mediante la produzione:
    di atti nel corpo dei quali non compaia il nome del richiedente;
    di dichiarazioni rilasciate
    a) da Avvocato con il quale l’Avvocato Stabilito non agisce d’intesa, ma che affermi che il richiedente ha collaborato in affiancamento assistendo alle udienze e redigendo atti;
    b) da Avvocato con il quale l’Avvocato stabilito agisce d’intesa, che affermi che il richiedente, pur non apparendo espressamente negli atti, ne ha curato la stesura e ha redatto pareri.
    2. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 nell’ipotesi in cui l’Avvocato Stabilito non provi di avere svolto attività giudiziale;
    3. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 all’Avvocato Stabilito che provi tramite l’esibizione di fatture e di diffide di avere svolto attività stragiudiziale.

    Le risposte ai quesiti posti necessitano di alcune premesse:
    1. In primo luogo, appare opportuno precisare che in forza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D. Lgs. 96/2001 è necessario che l’avvocato stabilito agisca d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato solamente nell’ipotesi di prestazioni giudiziali, e non nelle ipotesi di prestazioni stragiudiziali.
    2. Ancora: l’art. 4, comma 2 del D. Lgs 96/2001 prevede che l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.

    Ne consegue che:

    1. ben può la domanda di esonero dalla prova attitudinale essere corredata da atti (giudiziali) che non riportano l’indicazione del nome dell’avvocato stabilito, ma dei quali questi abbia predisposto (o contribuito a disporre) la redazione, così come attestato dai due Avvocati che hanno rilasciato le dichiarazioni, risolvendosi detta attività in una attività stragiudiziale, che come sopra evidenziato, non necessita dell’intesa con altro Avvocato.

    2. non vi sono limiti alle modalità di svolgimento della professione, nel senso che nessuna norma prevede l’obbligatorietà dell’esercizio cumulativo di attività giudiziali e di attività stragiudiziali.

    Ritiene tuttavia la Commissione, richiamati i propri pareri n. 5/2005 e 14/2010, che sia compito del Consiglio dell’Ordine territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che nel nostro Paese operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Sotto questo profilo il Consiglio dell’Ordine è affidatario di un potere valutativo di ampio spettro, che ruota intorno alla verifica delle attività concretamente svolte in Italia dal richiedente la dispensa dalla prova attitudinale. Il Consiglio deve pertanto procedere a verificare che questi abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni.
    Non può negarsi che la verifica della condizione di effettività e regolarità di cui all’art. 12 presenti alcuni margini di complessità, e la stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di definire attraverso indici presuntivi il concetto di attività “stabile e continua”: essa va apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato (CGCE, sent. 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, conf. sent. 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia). In linea di principio, pertanto, deve ritenersi che anche l’attività stragiudiziale possa costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito, in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale. Fermo restando che l’art. 13, comma 3 riconosce al Consiglio dell’Ordine chiamato a pronunciarsi sulla dispensa dalla prova attitudinale ampi poteri istruttori, consistenti, in particolare, nella richiesta di informazioni agli uffici interessati, e nella possibilità di invitare l’avvocato che chiede la dispensa a fornire ogni necessario chiarimento in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 17 settembre 2015, n. 95

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché -conformemente al suddetto principio del libero convincimento del Giudice- deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile 2016, n. 81

  • La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice

    L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.

    Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 781 del 16 gennaio 2014

  • Procedimento disciplinare: impedimento a comparire all’udienza e differimento della stessa

    L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza riferendo della soppressione di alcuni treni, di ritardi di altri e di traffico a singhiozzo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 2 maggio 2016, n. 95

  • Il COA di Milano chiede di sapere: 1) se la posizione dell’avvocato stabilito sia soggetta a termine, ovvero lo stesso possa rimanere iscritto a tempo indeterminato nella sezione speciale; 2) se l’avvocato stabilito che agisce d’intesa solo con l’avvocato A possa collaborare anche con l’avvocato B, sostituendolo anche in udienza; 3) se l’attività di cui al n. 2 possa essere validamente considerata ai fini del rilascio della dispensa dalla prova attitudinale

    Con riferimento al primo quesito, si osserva che il D. Lgs. n. 96/2001, nel disciplinare l’esercizio “permanente” e “stabile” della professione forense da parte dell’avvocato iscritto in altro Stato membro dell’UE che intenda esercitare il diritto di stabilimento, non pone alcun limite temporale all’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti. Il passaggio dalla sezione speciale all’Albo ordinario è consentita, ai sensi dell’art. 12 del medesimo D. Lgs. n. 96/2001, all’avvocato stabilito che abbia superato la prova attitudinale di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 115/92 (oggi abrogato, e sostituito dall’art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007), ovvero all’avvocato stabilito che presenti domanda di dispensa dalla prova attitudinale e integrazione nell’Albo ordinario alle condizioni previste dallo stesso art. 12, ove ricorrano le condizioni per la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 12, commi 1 e 2. Va rilevato, tuttavia, che il comma 3 del citato art. 12 prevede la domanda di integrazione in termini solo eventuali (“L’avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale […] può iscriversi nell’albo degli avvocati”). In assenza di tale domanda, ovvero nel caso di mancato rilascio della dispensa, ovvero ancora nel caso di mancato superamento della prova attitudinale, non si deducono dal testo della legge ragioni ostative alla permanenza dell’iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’Albo.
    Con riferimento al secondo e al terzo quesito, si osserva che questa Commissione ha più volte chiarito la portata dell’intesa con l’avvocato italiano, specificando in particolare che “l’obbligo di esercitare la professione di intesa con un avvocato italiano implica che “non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura” (cfr. parere n. 68/2014; in senso conforme, cfr. parere CNF n. 31/12); d’altro canto, con il parere n. 42/14, la Commissione aveva chiarito che “ non essendo posti limiti dalla legge al numero di avvocati stabiliti con i quali un avvocato italiano possa “agire d’intesa” (a differenza di quel che avviene, ad esempio, in ordine al numero dei praticanti), non vi sia ragione perché questi non possa assisterne un numero indefinito”.
    Da quanto sin qui esposto consegue che l’attività svolta dall’avvocato stabilito può essere valutata ai fini del rilascio della dispensa, ove ricorrano, oltre alle condizioni di cui all’art. 12, comma 2, del medesimo D. Lgs. in ordine alla verifica dell’effettività dell’esercizio della professione, la condizione dell’integrazione dei poteri a mezzo di intesa di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 96/2001, indipendentemente dal numero di avvocati con la quale questa sia intervenuta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 17 luglio 2015, n. 77

  • L’archiviazione del procedimento disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem

    Il provvedimento di archiviazione di un esposto, con il quale il Consiglio dell’Ordine delibera di non esercitare l’azione disciplinare, è privo del carattere della decisorietà e della definitività, non precludendo, quindi, alcuna successiva iniziativa funzionale all’avvio del procedimento disciplinare, giacché l’ente territoriale svolge un’attività di natura prettamente amministrativa, mentre il divieto di ne bis in idem è tipicamente riconducibile alla sola area dell’esercizio della giurisdizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 161, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34 nonché Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 167; Consiglio Nazionale Forense 18 giugno 2010 n. 43.

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 304

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229