Gli organi disciplinari non possono valutare, con finalità censorie, la condotta dell’Avvocato che non travalichi i limiti della sua vita privata e, soprattutto, si mantenga estranea alla sua attività professionale. Conseguentemente, gli orientamenti ed i comportamenti sessuali dell’Avvocato non possono e non debbono essere oggetto di valutazione deontologica, attenendo essi alla sua sfera intima ed […]