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  • Sentenza penale dichiarativa della prescrizione e giudicato nel procedimento disciplinare – Insussistenza

    In applicazione dell’art. 653 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dell’avvocato ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare a carico dello stesso, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso. Priva di tali effetti è, invece, la sentenza che dichiari la prescrizione del reato, nel qual caso compito del Giudice Disciplinare è quello, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, di rivalutare interamente ed autonomamente i fatti in contestazione, ben potendo ripercorrere lo stesso iter argomentativo del Giudice penale, a condizione però che esamini tutte le prove acquisite nel processo penale nel rispetto del contraddittorio e che motivi adeguatamente e correttamente il proprio convincimento, sotto il profilo logico-giuridico e deontologico.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Angelis), decisione n. 30 del 15 settembre 2020

  • L’appropriazione indebita di somme spettanti a persone prive in tutto od in parte di autonomia

    Costituisce gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore del beneficiario o dell’interdetto, prelevi indebitamente dal conto corrente di questi ingenti somme, ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese (Nel caso di specie, approfittando della propria funzione, l’avvocato prelevava indebitamente dal conto corrente dell’interdetto circa un milione di euro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni cinque).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Melani Graverini), sentenza n. 164 del 26 agosto 2020

  • Il CPO di Reggio Emilia chiede di sapere se, a seguito dell’avvenuta decadenza del Consiglio dell’Ordine di Reggio Emilia ai sensi dell’articolo 28, comma 8 della legge n. 247/12 (intervenuta cessazione dalla carica di più della metà dei componenti), debba ritenersi automaticamente decaduto anche lo stesso CPO.

    Al quesito può darsi risposta negativa.
    Ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 247/12, presso ogni Consiglio dell’Ordine è costituito il Comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine. Il CPO, pertanto, è dotato di autonomia istituzionale e funzionale rispetto al Consiglio dell’Ordine, godendo – in virtù dell’elezione totale o parziale dei suoi membri da parte delle iscritte e degli iscritti – di autonoma legittimazione democratica in seno alla comunità professionale.
    Nel caso che qui occupa, il CPO è composto da cinque membri: tre di essi sono eletti direttamente dalle iscritte e dagli iscritti, mentre due sono designati dal COA.
    Pertanto, l’anticipata cessazione del COA dalle proprie funzioni non determina alcun effetto sulla permanenza in carica del CPO, tanto con riferimento alla componente elettiva – che resta in carica in virtù della propria autonoma legittimazione – quanto con riferimento alla componente designata dal COA: gli atti di designazione effettuati dal COA cessato, infatti, restano pienamente validi ed efficaci, come peraltro ogni altro atto da esso posto in essere.
    Postulare, al contrario, l’automatica decadenza in conseguenza di vicende relative alla continuità del Consiglio dell’Ordine determinerebbe un grave pregiudizio all’autonomia dell’organo e alla sua legittimazione democratica in seno alla comunità professionale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 14 del 3 febbraio 2021

  • Legittimo impedimento

    L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (nella specie l’incolpato, che aveva nominato un proprio difensore, ha fatto pervenire mero certificato indicante uno stato febbrile ma non anche l’assoluta impossibilità a comparire, mentre il difensore è risultato assente senza alcuna giustificazione).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Benedictis), decisione n. 29 del 22 luglio 2020

  • Principio di acquisizione della prova – Applicabilità nel procedimento disciplinare – Sentenza penale di condanna di primo grado e decreto di applicazione di misure di prevenzione – Utilizzabilità ai fini della decisione disciplinare

    In ragione dell’operatività, nel procedimento disciplinare, del principio di acquisizione della prova, il Giudice della deontologia può, con valutazione autonoma ed ai fini della formazione del proprio convincimento, utilizzare gli elementi probatori, legittimamente acquisiti al fascicolo disciplinare, formati in un procedimento diverso o anche tra diverse parti, non essendo necessaria la loro replicazione o conferma in sede di procedimento disciplinare. (In applicazione di tale principio, il Giudice disciplinare ha posto a fondamento della propria decisione la sentenza penale di condanna di primo grado ed il decreto di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, ambedue pronunciati ai danni dell’incolpato per gli stessi fatti per cui era procedimento disciplinare, regolarmente acquisiti agli atti del relativo fascicolo).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. De Maio), decisione n. 15 del 2 dicembre 2019

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 155 del 05 Agosto 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 141 del 27 Luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 141 del 27 Luglio 2020.

  • I limiti al sindacato della Cassazione sull’apprezzamento deontologico di un fatto operato dal Giudice disciplinare

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell’art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →, è rimesso all’Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tale norma non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 4847 del 23 febbraio 2021

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 24896 del 6 novembre 2020.

  • Il COA di Firenze chiede chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 16, commi 7 e 7-bis del d. lgs. n. 185/2008 (come modificato da ultimo dall’art. dall’articolo 37, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76), ritenendo in particolare che gli obblighi di cui alla richiamata disposizione possano già ritenersi attualmente adempiuti dagli iscritti e dai COA alla luce delle vigenti previsioni normative che impongono – da un lato – la comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica e – dall’altro – il conferimento dei medesimi al Reg.In.D.E. e su INI-pec.

    L’intervento normativo che ha interessato da ultimo la norma richiamata nel quesito ha riguardato – per quel che qui rileva – unicamente la previsione della possibilità di applicare una sanzione in capo all’iscritto che non comunichi il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza. Tale sanzione – di carattere amministrativo – consiste nella sospensione dall’esercizio dell’attività professionale e può essere applicata a seguito di diffida all’iscritto da parte dell’Ordine medesimo.
    Le rimanenti previsioni – obbligo di comunicazione del domicilio digitale, istituzione dell’elenco riservato e sanzione nei confronti di Ordini e collegi – sono rimaste invariate.
    Tutte le richiamate previsioni coincidono, per quel che qui rileva e ai fini specifici della risposta al quesito, con obblighi e sanzioni già autonomamente previste per gli iscritti e per i Consigli dell’Ordine degli Avvocati. Tanto vale per quel che riguarda gli obblighi di comunicazione del domicilio digitale e di conferimento del medesimo in apposito registro; tanto vale per la sanzione della sospensione, prevista dall’articolo 21 della legge professionale forense in relazione al mancato possesso dei requisiti per l’esercizio effettivo e continuativo dell’attività professionali, tra i quali è annoverato, ai sensi dell’articolo 2 del DM n. 47/2016 anche il possesso e la comunicazione al COA di un indirizzo di posta elettronica certificata.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 12 del 3 febbraio 2021

  • Valutazione della rilevanza deontologica della condotta dell’avvocato al di fuori dell’esercizio del suo ministero – Limiti

    Gli organi disciplinari non possono valutare, con finalità censorie, la condotta dell’Avvocato che non travalichi i limiti della sua vita privata e, soprattutto, si mantenga estranea alla sua attività professionale. Conseguentemente, gli orientamenti ed i comportamenti sessuali dell’Avvocato non possono e non debbono essere oggetto di valutazione deontologica, attenendo essi alla sua sfera intima ed affettiva, dunque personalissima. (In applicazione del principio di cui in massima, all’esito dell’assoluzione con formula piena del Professionista in sede penale dai reati di prostituzione minorile, atti sessuali con minorenni e detenzione di materiale pornografico, è stata disposta l’archiviazione del procedimento disciplinare sebbene nel corso del procedimento penale fosse rimasto accertato che il Professionista aveva intrattenuto numerose occasionali relazioni omosessuali a pagamento).

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Maio, rel. De Maio), decisione n. 895 del 9 maggio 2018

  • Prescrizione del reato – Autonoma valutazione in sede disciplinare – Proscioglimento dell’incolpato

    La prescrizione del reato pronunciata a conclusione del processo penale non è ostativa alla valutazione in sede disciplinare della condotta dell’avvocato in base alle risultanze processuali, valutate secondo il libero convincimento, ai fini del proscioglimento dell’incolpato.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Tortorano, rel. Tibaldi), decisione n. 5 dell’8 luglio 2019

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza n. 28 del 6 maggio 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019.

  • Espressioni offensive sui social – Censurabilità anche nel contesto della dialettica politica

    L’avvocato che, a mezzo delle piattaforme social, adotta nei confronti delle Istituzioni forensi e dei colleghi espressioni sconvenienti ed offensive, viola i doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza di cui agli art. 9 e 63 CDF, nonché il dovere di collaborazione con le Istituzioni forensi di cui all’art. 71 CDFArt. 71 cdf – Dovere di collaborazioneL’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi al…Leggi il testo completo →. Non costituisce un’esimente la contestualizzazione di tali comportamenti nell’ambito della critica politica.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Manfredi, rel. Manfredi), decisione n. 4 del 4 luglio 2019