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  • Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale

    Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. In ogni caso, il Consiglio dell’Ordine ha ampi poteri istruttori in relazione alla concessione della dispensa in parola.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 171 del 23 settembre 2020

  • L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento

    In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 173 del 23 settembre 2020

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 173 del 23 settembre 2020

  • Successione di norme deontologiche nel tempo e favor rei: quando è superfluo individuare la normativa più favorevole per l’incolpato

    Il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum). Tuttavia, può prescindersi dall’effettiva qualificazione di quale sia il sistema -attuale o previgente- più favorevole allorché il Giudice disciplinare si sia limitato ad applicare una normativa corrispondente ad entrambi i sistemi ed a scegliere la sanzione entro i limiti di graduazione previsti sia dalla disciplina previgente che da quella successiva, anche al di là del riferimento ad eventuali aggravanti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020

  • Per il suo alto ruolo, l’avvocato deve non solo essere, ma anche apparire integerrimo

    L’autorevolezza di un avvocato, consapevole del suo alto ruolo (“garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti”), risiede non solo e non tanto nella sua preparazione e nel suo personale talento, ma nell’onestà e correttezza del suo personale comportamento. La corrispondenza di quest’ultimo ai canoni deontologicamente stabiliti è a tutela non del singolo avvocato, ma dell’intera avvocatura, ed è per tale motivo che il comportamento del professionista non soltanto debba essere rispettoso di tali canoni, ma debba altresì sempre apparire tale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020

  • Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio

    Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 168 del 23 settembre 2020

  • Il COA di Novara formula quesito in merito alle conseguenze delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri sulle attività del Consiglio dell’Ordine. Si chiede di sapere, in particolare, se la disposizione di cui all’articolo 28, comma 7, secondo periodo della legge n. 247/12 – che prevede la prorogatio del Consiglio uscente, per il disbrigo degli affari correnti, fino all’insediamento del Consiglio neoeletto – possa applicarsi anche nel caso di specie.

    L’istituto della prorogatio – di regola alla naturale scadenza del mandato dell’organo – è espressamente previsto a livello normativo per sopperire all’esigenza di continuità delle funzioni e colmare il “vuoto” che potrebbe verificarsi.

    Per l’ordinamento forense, l’articolo 28, comma 7, prevede che “Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto”.

    In particolare, la previsione di cui al secondo periodo, riprende – quasi testualmente – quella di cui all’articolo 15, comma 2, del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944 e specifica – nell’ambito dell’ordinamento professionale forense – la norma generale recata, per le pubbliche amministrazioni, dall’articolo 3, comma 2 del D.L. n. 293/44.

    L’istituto della prorogatio assicura, in questo quadro, la continuità delle funzioni dell’organo collegiale; in considerazione dell’affievolimento della sua legittimazione, tuttavia, l’esercizio dei poteri e delle funzioni ad esso affidati è circoscritto – per il periodo di prorogatio – al solo disbrigo degli affari correnti.

    Una lettura dell’articolo 28, comma 7, secondo periodo, che tenga conto della sua collocazione sistematica e del complesso delle disposizioni recate dall’articolo 28, nonché la considerazione della specifica ratio dell’istituto della prorogatio, consente di ritenere che esso si applichi – in via analogica – al caso delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, e non soltanto all’ipotesi della scadenza naturale.

    Pur trattandosi di situazione differente rispetto alla naturale scadenza del mandato dei componenti di un Consiglio dell’Ordine, non mancano infatti elementi di analogia, che chiamano in causa le esigenze sottese alla ratio stessa della previsione della prorogatio, soprattutto in relazione alla necessità di evitare la paralisi dell’organo, che potrebbe ridondare in un pregiudizio dei diritti degli iscritti. La continuità dell’esercizio delle funzioni – in attesa della nomina del Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 247/12 – deve infatti essere assicurata non soltanto nell’eventualità della scadenza naturale dell’organo ma anche in diverse evenienze di avvicendamento, come l’attuale: e ciò, per il preminente interesse pubblico al corretto esercizio della professione, ma anche per l’esigenza di garantire senza soluzioni di continuità l’effettività dei diritti e dei doveri degli iscritti, beni a presidio dei quali sono attribuite agli Ordini le funzioni enumerate dalla legge.

    Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, pur determinando la decadenza dell’organo, non possono comportare la paralisi delle sue funzioni. Pertanto, se la nomina del Commissario rappresenta la soluzione fisiologica, da assicurarsi in tempi rapidi, la continuità delle funzioni deve essere garantita anche nel pur breve intervallo di tempo che intercorre tra le dimissioni della maggioranza dei consiglieri e l’insediamento del Commissario. La norma deve pertanto necessariamente coordinarsi con il citato art. 33 della nuova L.P., e dunque il regime di prorogatio deve considerarsi limitato nel tempo non sino «all’insediamento del consiglio neoletto» bensì fino all’insediamento del Commissario. Resta ferma la previsione di cui all’articolo 28, comma 11, della legge n. 247/12, che fissa sia il quorum strutturale per la validità delle sedute, sia il quorum funzionale per l’assunzione delle decisioni.

    Deve dunque ritenersi applicabile nella specie, in via analogica, l’art. 28, comma 7, della nuova L.P., nella parte in cui consente ai consigli uscenti di restare in carica, in regime di prorogatio, per il «disbrigo degli affari correnti».

    Il concetto di «affari correnti» – che si interseca e si sovrappone parzialmente a quello di «ordinaria amministrazione», tanto che la giurisprudenza ha a volte adoperato una nozione unitaria di “affari correnti di ordinaria amministrazione1 – si riempie di contenuti in relazione «all’incidenza che nel caso specifico l’atto in questione ha in relazione al soggetto che lo adotta»2. Come precisato dallo stesso Consiglio di Stato, il discrimen non può essere tracciato in astratto, ma va definito in concreto, guardando al reale assetto degli interessi su cui l’atto incide. Se l’attività dell’organo si riduce, infatti, ad una mera attuazione di scelte discrezionali compiute in epoca in cui agiva nella piena legittimità dei poteri, l’atto, ai fini della sua validità, deve essere ricompreso fra quelli di «ordinaria amministrazione»3.

    La nozione di affari correnti non può pertanto essere delineata una tantum in modo astratto, ma deve essere valutata caso per caso, in relazione all’organo considerato, ed all’assetto di interessi sui quali l’atto assunto è destinato ad incidere.

    In via di principio, il coa dimissionario dovrebbe assumere solo “atti dovuti”, o comunque privi di significativi margini di discrezionalità: ad esempio, per lo stretto legame sussistente con posizioni soggettive che non possono né devono essere conculcate, le funzioni di tenuta degli Albi e dei Registri (art. 29, lett. a) dovrebbero ritenersi rientranti a pieno titolo nel concetto di “ordinaria amministrazione/disbrigo degli affari correnti”. Del pari dicasi per consentire l’assunzione dell’impegno solenne di cui all’art. 8, orf. prof., attività che non comporta alcuna valutazione discrezionale del consiglio, ma che, se non effettuata, impedisce concretamente l’esercizio della professione da parte dei neo iscritti. Tale ordine di considerazioni potrebbe estendersi alle attività di verifica del regolare svolgimento del tirocinio e rilascio dei relativi certificati (art. 29, lett. c), nonché alla vigilanza sulla condotta degli iscritti, ivi compresa la trasmissione di notizie di illecito al C.D.D. (art. 29, lett. f), giacché si tratta di attività non implicanti alcun margine di discrezionalità valutativa.

    Devono invece ritenersi sicuramente escluse dal novero degli affari correnti – per il loro contenuto altamente discrezionale – la funzione regolamentare (art. 29, lett. b), a meno che non si tratti di interventi strettamente necessari e caratterizzati da un ridotto margine di discrezionalità (si pensi all’ipotesi di modifica regolamentare resa necessaria dall’intervento di un giudicato demolitorio); l’istituzione di scuole forensi (art. 29, lett. c), in parte qua); la funzione di elezione dei membri del CDD (art. 29, lett. f); la costituzione di camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie (art. 29, lett. n); l’adesione ad unioni regionali o interregionali tra ordini, ad associazioni e fondazioni (art. 29, lett. p e q).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 15 del 18 febbraio 2021

    1 Corte Conti reg. (Molise), sez. contr. 12/05/1995 n. 152: “Secondo un consolidato principio chiaramente deducibile dal sistema, alla scadenza del consiglio regionale, la Giunta, pur restando al suo posto per ragioni di continuità, subisce un affievolimento dei propri poteri che si riducono al mero disbrigo degli affari correnti di ordinaria amministrazione che non siano espressione di un indirizzo politico. Non è perciò assumibile nella suddetta categoria l’atto con il quale la Giunta regionale decide di cofinanziare un progetto per un impianto pilota disinquinatore iperbarico (nella specie, presentato dal Cirti) per l. 3.5 miliardi, atteso il gravoso onere che ne deriva a carico del bilancio regionale suscettibile di mettere i nuovi amministratori davanti a una situazione precostituita e difficilmente reversibile”.

    2 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5727. La medesima “apertura” si rintraccia in Cons. st. 3770/09 e 907/97 (v. infra).

    3 Cfr. Cons. Stato, sent. 907/97.

  • Il COA di Enna formula diversi quesiti in merito alla possibilità di convocare assemblea degli iscritti tramite modalità da remoto, al fine di proclamare l’astensione delle udienze (quesito 1). In caso di risposta affermativa, si chiede di sapere quali debbano essere le specifiche modalità operative per lo svolgimento di detta assemblea (quesito 3). Inoltre, il COA chiede di sapere se possa esser disposta l’astensione dalle udienze, con o senza preavviso, ai sensi dell’art. 2 comma 7 della L. n°146/1990, avente come motivazione la richiesta di interventi a tutela della sicurezza sul posto di lavoro, Palazzo di giustizia, perdurando lo stato di emergenza sanitaria (quesito n. 2).

    Al quesito n. 2) non può darsi risposta, trattandosi di questione interpretativa della legge n. 146/1990, di competenza di altra autorità, ed in particolare della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. In termini generali si può osservare che la sicurezza di chi lavora è una delle due motivazioni (l’altra è la difesa dell’ordine costituzionale) che consentono la proclamazione di scioperi senza rispettare i preavvisi minimi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (o comunque dalla regolazione di settore).
    Quanto al quesito n. 1), si osserva che la questione relativa alla possibilità di svolgere assemblee di iscritti tramite modalità da remoto si è posta recentemente in relazione all’approvazione dei bilanci degli Ordini. Non si può che ribadire che, in assenza di una specifica disciplina abilitante, allo stato non può ritenersi consentito svolgere l’assemblea degli iscritti secondo tale modalità. Proprio per ovviare a tale lacuna sono in discussione in Senato, nell’ambito del procedimento di conversione dei cd. decreti “Ristori”, specifiche proposte emendative rivolte all’introduzione di una norma speciale e temporanea che consenta tali modalità di svolgimento con specifico riferimento alle assemblee per l’approvazione dei bilanci. Ove norme del genere dovessero essere approvate dal legislatore, costituirebbero una importante innovazione che ne consentirebbe probabilmente anche un’applicazione analogica per casi simili, quali ad esempio quello che occupa il coa di Enna. In assenza di norme del genere non è ovviamente possibile allo stato fornire indicazioni circa le modalità di tenuta dell’assemblea.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 3 dicembre 2020