Cancellazione dall’albo: l’audizione dell’interessato è solo su richiesta e non impone alcun relativo invito da parte del COA

Prima di deliberare la cancellazione dell’iscritto dall’albo, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ha l’obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, nonché l’obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, non essendo comunque necessario alcun formale avvertimento o avviso in tal senso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 64 del 13 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 13 Marzo 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera n. 2136 del 18 Maggio 2023 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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