Prima di deliberare la cancellazione dell’iscritto dall’albo, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ha l’obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, nonché l’obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, non essendo comunque necessario alcun formale avvertimento o avviso in tal senso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 64 del 13 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 13 Marzo 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera n. 2136 del 18 Maggio 2023 (cancellazione amm.va)
0 Comment