Azione disciplinare – Prescrizione – Ius superveniens più favorevole all’incolpato – Inapplicabilità – Momento rilevante per l’individuazione della legge applicabile – Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 271 del 30 dicembre 2022

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– codice: art. 48

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parere

Il COA di Barcellona PG chiede se possa essere prodotta in giudizio dai difensori dei convenuti una PEC con proposta di abbandono del giudizio non sottoscritta dalla parte, inviata agli stessi dal difensore dell’attore, considerato che, successivamente l’attore, costituitosi in giudizio con un nuovo procuratore, ha riproposto tutte le domande senza tenere conto della proposta di abbandono del giudizio formulata dal precedente avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 26 del 26 Aprile 2017

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 17 Febbraio 2016 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Como, delibera (avvertimento)