aSecondo il disposto del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, che ha recepito la direttiva n. 89/48/CE del 21 dicembre 1988, il titolo professionale straniero deve essere riconosciuto con decreto ministeriale, previo accertamento dei presupposti richiesti e superamento di una prova attitudinale destinata ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche e a valutare la capacità all’esercizio della professione. (Nella specie è stato accolto il ricorso del professionista che, pur avendo prodotto il decreto ministeriale e l’attestato di superamento della prova attitudinale, si era visto rifiutare l’iscrizione con l’argomentazione che la prova attitudinale fosse inidonea ad accertarne le capacità). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Bologna, 15 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VINATZER), sentenza del 3 dicembre 1999, n. 233
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 03 Dicembre 1999 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 15 Marzo 1999
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