Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Firma del difensore posta in autentica della delega in calce al ricorso – Legittimità.

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Ha effetto sostanziale ed è riconosciuta come firma del ricorso, che pertanto è valido, la firma del difensore abilitato, apposta solo in autentica della delega fatta dall’interessato in calce al ricorso stesso. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Bologna, 15 marzo 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VINATZER), sentenza del 3 dicembre 1999, n. 233

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 03 Dicembre 1999 (accoglie)
– Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 15 Marzo 1999