L’iscrizione dell’avvocato “comunitario” nell’albo italiano costituisce un atto vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla normativa europea (direttiva 98/5) e italiana (D.Lgs. n. 96/2001), individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell’iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato di origine. Tuttavia, lo scopo di tale disciplina è quello «di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquista la qualificazione professionale» e non già quello di regolare «l’accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro, né può consentire l’elusione delle normative nazionali che disciplinano l’accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione, per cui appare conforme al diritto europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto, nel rispetto dei principi eurounitari, se l’atto di esercizio del diritto di stabilimento non avvenga in forme abusive dello stesso diritto dell’Unione, ferma restando la possibilità di un controllo giurisdizionale dell’attività amministrativa condotta a seguito del ricorso dell’interessato. Di conseguenza, qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell’Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l’iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l’iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 34961 del 13 dicembre 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019.
– codice: art. 70
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La violazione degli impegni assunti in sede di Conciliazione avanti al COA costituisce illecito deontologico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 134 del 25 Ottobre 2018
Il richiamo verbale presuppone l’accertamento di un illecito deontologico e ha carattere afflittivo
CDD di Genova (pres. Baudinelli Eugenia Laura, rel. De Santis Fabio), decisione n. 28 del 26 Marzo 2018
Il mancato pagamento della tassa di iscrizione al COA
CDD di Bologna (pres. Rigosi Chiara, rel. Piva Stefano), decisione n. 45 del 21 Settembre 2017
La mancata risposta dell’avvocato all’invito del COA di fornire chiarimenti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. De Giorgi Antonio), sentenza n. 119 del 23 Luglio 2015
Si chiede, a seguito della sospensione degli Avvocati morosi ai sensi dell’art. 6 Reg. n. 3/2013 approvato in attuazione dell’art. 35 L. 247/2012, a quali organi sia necessario comunicare il relativo provvedimento (Quesito n. 58, COA di Urbino)
Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), sentenza n. 74 del 17 Luglio 2015
Costituzione di associazione professionale e omessa comunicazione al COA di appartenenza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 194 del 19 Dicembre 2014
L’avvocato ha (tuttora) l’obbligo di riscontrare, seppur negativamente, la richiesta di chiarimenti rivoltagli dal COA
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 57 del 16 Aprile 2014
La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 223 del 30 Dicembre 2013
La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 228 del 30 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 09 Novembre 2010 (censura)