L’iscrizione dell’avvocato “comunitario” nell’albo italiano costituisce un atto vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla normativa europea (direttiva 98/5) e italiana (D.Lgs. n. 96/2001), individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell’iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato di origine. Tuttavia, lo scopo di tale disciplina è quello «di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquista la qualificazione professionale» e non già quello di regolare «l’accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro, né può consentire l’elusione delle normative nazionali che disciplinano l’accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione, per cui appare conforme al diritto europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto, nel rispetto dei principi eurounitari, se l’atto di esercizio del diritto di stabilimento non avvenga in forme abusive dello stesso diritto dell’Unione, ferma restando la possibilità di un controllo giurisdizionale dell’attività amministrativa condotta a seguito del ricorso dell’interessato. Di conseguenza, qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell’Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l’iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l’iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 34961 del 13 dicembre 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019.
– codice: art. 4
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Anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 204 del 12 Dicembre 2013
L’accusa (infondata) di porre in essere “atteggiamenti intimidatori”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Neri Claudio), sentenza n. 168 del 30 Settembre 2013
L’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 106 del 17 Luglio 2013
Responsabilità deontologica: irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità disciplinare dell’azione od omissione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 39 del 15 Marzo 2013
Irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità disciplinare dell’azione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 193 del 27 Dicembre 2012
Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Elemento psicologico – Suitas della condotta – Sufficienza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 155 del 27 Ottobre 2010
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 27 Ottobre 2010 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Modica, delibera del 09 Ottobre 2007