L’iscrizione dell’avvocato “comunitario” nell’albo italiano costituisce un atto vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla normativa europea (direttiva 98/5) e italiana (D.Lgs. n. 96/2001), individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell’iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato di origine. Tuttavia, lo scopo di tale disciplina è quello «di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquista la qualificazione professionale» e non già quello di regolare «l’accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro, né può consentire l’elusione delle normative nazionali che disciplinano l’accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione, per cui appare conforme al diritto europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto, nel rispetto dei principi eurounitari, se l’atto di esercizio del diritto di stabilimento non avvenga in forme abusive dello stesso diritto dell’Unione, ferma restando la possibilità di un controllo giurisdizionale dell’attività amministrativa condotta a seguito del ricorso dell’interessato. Di conseguenza, qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell’Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l’iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l’iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 34961 del 13 dicembre 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019.
– codice: art. 34
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Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso: l’obbligo di rinunciare agli incarichi è inderogabile
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Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso: l’obbligo di rinunciare agli incarichi è inderogabile
Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli Francesco, rel. Feliziani Paolo), sentenza n. 290 del 05 Luglio 2024
Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso
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Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: la rilevanza del conflitto di interessi
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L’azione contro il cliente per il pagamento del compenso professionale presuppone la rinuncia al mandato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 164 del 29 Novembre 2018
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha chiesto, con nota 19 novembre 2014 Prot. n. 257/14, parere in relazione alla applicabilità dell’art. 34 del nuovo Codice deontologico forense agli avvocati degli enti pubblici.
Consiglio Nazionale Forense (Berruti Paolo), parere n. 100 del 19 Novembre 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 100 del 19 Novembre 2014– Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera (quesito)