Nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato (art. 8 d. lgs. n. 96/2001), il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. In particolare, tale intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito(1), posto che la eventuale dichiarazione di intesa intervenuta successivamente alla partecipazione in udienza dell’avvocato stabilito non ha efficacia sanante(2).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 239 del 4 giugno 2024
NOTE:
(1) In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Carrato), SS.UU., sentenza n. 2068 del 19 gennaio 2024.
(2) In senso conforme, Consiglio nazionale forense, parere 18 gennaio 2017, n. 9.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 239 del 04 Giugno 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 22 Novembre 2022 (cancellazione amm.va)
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