Viola il disposto degli art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → e art. 44 c.d.f.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo → il professionista che ingiustificatamente, e senza autorizzazione alcuna, trattenga e gestisca somme di pertinenza della propria assistita e che a quest’ultima ripetutamente richieda prestiti di denaro di vario importo, rilasciando in cambio assegni ed effetti risultati poi insoluti e, in un caso, costituiti da tratte emesse in relazione a suoi pretesi crediti già precedentemente estinti dagli obbligati, in violazione del disposto degli artt. 5 e 6 del medesimo Codice. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 aprile 2000).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 12 Settembre 2002 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 03 Aprile 2000