Viola il disposto degli artt. 24 e 44 del Codice deontologico il professionista che ingiustificatamente, e senza autorizzazione alcuna, trattenga e gestisca somme di pertinenza della propria assistita e che a quest’ultima ripetutamente richieda prestiti di denaro di vario importo, rilasciando in cambio assegni ed effetti risultati poi insoluti e, in un caso, costituiti da tratte emesse in relazione a suoi pretesi crediti già precedentemente estinti dagli obbligati, in violazione del disposto degli artt. 5 e 6 del medesimo Codice. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 aprile 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 12 Settembre 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 03 Aprile 2000
0 Comment