Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza – Apertura del procedimento disciplinare – Interruzione.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Nella specie la delibera di inizio del procedimento è avvenuta successivamente al decorrere dei cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 3 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 8 marzo 2001, n. 42

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 08 Marzo 2001 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Cuneo, delibera del 03 Dicembre 1999
Giurisprudenza CNF

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