Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancata previsione termine finale – Applicabilità art. 2 l. n. 241/90 – Esclusione

La mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, e non costituisce lacuna normativa colmabile con l’applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/90, che fissa il termine entro cui deve essere concluso il procedimento amministrativo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 3 marzo 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 76

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– codice: art. 33

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Omessa indicazione di somma in rendiconto presentato quale tutore – Omessa restituzione di atti e documenti al cliente – Ritenzione di somme di spettanza del cliente ed altri addebiti – Illecito disciplinare – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno – Attenuanti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Di Benedetto Giovanni), sentenza n. 123 del 28 Dicembre 1992

sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Dovere di lealtà e correttezza – Rifiuto di restituzione documenti, omessa resa del conto di somme ricevute dal cliente, omessa presentazione di fatture, redazione di fatture per importi inferiori a quelli percepiti e altri addebiti – Illeciti deontologici – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Di Lauro Massimo), sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 07 Ottobre 1992 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 10 Ottobre 1990 (sospensione)