La mancata presentazione di difese preliminari non costituisce violazione del dovere di collaborazione dell’iscritto con il Consiglio, ma deve ritenersi attuazione del diritto di difesa dell’incolpato secondo proprie insindacabili scelte, con conseguente inconfigurabilità dell’illecito disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 7 maggio 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 06 Settembre 2002 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 07 Maggio 2001
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