Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare – Richiesta chiarimenti da parte del CdO – Mancata risposta – Illecito disciplinare – Sussistenza.

La mancata sollecita risposta dell’iscritto alle richieste di chiarimenti del Consiglio in merito all’esposto presentato da una parte configura un’autonoma violazione disciplinare, ai sensi dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, giacché siffatto contegno disattende il dovere imposto a ciascun professionista di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali, dovendo ravvisarsi nella mancate risposte una consapevole offesa verso le istituzioni collettive e la mancanza di un qualsiasi senso di responsabilità che si ricolleghi all’attività difensiva svolta (nella specie, è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 7 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. DANOVI), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 72

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 05 Ottobre 2006 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 07 Maggio 2005 (censura)