Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Tardiva restituzione di documenti

Sussiste violazione dell’art. 42 c.d.f., secondo il quale l’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta, laddove risulti accertato che il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto a seguito della formale diffida impartita dall’Ordine e, con colpevole ritardo, dopo ben oltre tre mesi dalla rinunzia ai mandati, a nulla rilevando il fatto che il comportamento tenuto dal ricorrente non abbia di fatto danneggiato i clienti, non incorsi in decadenze o preclusioni di sorta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 16 luglio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 104

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 18 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 16 Luglio 2008
abc, Giurisprudenza CNF

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