Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso espletamento del mandato – Omesse e false informazioni al cliente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che esegua con ritardo le attività necessarie all’espletamento del mandato, ometta e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa, ed ometta altresì di fornire chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 13 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 8 giugno 2000, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 08 Giugno 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 13 Dicembre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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