Deve ritenersi infondato l’addebito al professionista della violazione all’obbligo di informazione previsto dall’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → per non avere relazionato il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, allorquando l’incolpato provi di aver puntualmente, per iscritto e a più riprese informato il proprio cliente circa lo stato della causa, anche inviando copia degli atti defensionali subito dopo l’udienza, e la richiesta del cliente di ulteriori notizie possa essere spiegata con una deplorevole insistenza del medesimo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 19 giugno 2001).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 25 Settembre 2002 (accoglie)– Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 19 Giugno 2001