Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Art. 51 c.d.f. – Interpretazione – Divieto di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale esaurito

La corretta lettura del canone deontologico di cui all’art. 51 c.d.f. induce a ritenere che il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all’avvocato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio dalla cessazione dell’incarico. Ne consegue che l’avvocato non può assumere incarichi contro un ex cliente se non decorso un biennio dalla cessazione del precedente mandato e che egli, in ogni caso, non può mai utilizzare notizie acquisite nell’ambito dell’espletamento dell’incarico esaurito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 16 luglio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 104

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 18 Luglio 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 16 Luglio 2008
Giurisprudenza CNF

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