Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il C.d.O. – Mancato o ritardato pagamento tassa liquidazione parcella – Dovere di collaborazione – Violazione – Sussistenza.

Il comportamento dell’avvocato che, richiesta al C.d.O. la liquidazione di una parcella, ometta o ritardi il pagamento della relativa tassa, viola non soltanto l’art. 15 c.d.f.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo →, ma anche l’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, che disciplina i rapporti con il Consiglio. Non si configura, pertanto, soltanto un inadempimento di carattere monetario, ma anche una specifica inosservanza dei provvedimenti del C.d.O. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Fermo, 28 giugno 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 17 ottobre 2002, n. 172

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 17 Ottobre 2002 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera del 28 Giugno 2001