L’avvocato che non provveda o non faccia provvedere dal suo cliente al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza, propri della classe forense. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 5 marzo 1998).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 27 Giugno 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 05 Marzo 1998 (censura)
0 Comment