Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ometta di espletare con la dovuta diligenza il mandato conferitogli, che non informi, se pur sollecitato, il cliente o i colleghi sull’andamento delle pratiche affidategli e non restituisca i fascicoli in suo possesso. (Nella specie in considerazione del comportamento tenuto dal ricorrente sia prima che durante il procedimento disciplinare è stata ritenuta adeguata, in luogo della sospensione per mesi due, la sanzione più lieve della censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 22 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. GALATI), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 171
– codice: art. 56
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I limiti deontologici all’ascolto del minore d’età da parte dell’avvocato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Napoli Francesco), sentenza n. 251 del 15 Dicembre 2022
Le regole deontologiche che disciplinano l’ascolto del minore
Corte di Cassazione (pres. Tirelli Francesco, rel. Acierno Maria), sentenza n. 7530 del 25 Marzo 2020
Le regole deontologiche che disciplinano l’ascolto del minore non contrastano con la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Baffa Antonio), sentenza n. 38 del 06 Maggio 2019
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 06 Maggio 2019 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 09 Dicembre 2013 (sospensione)