Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Mancata restituzione di documenti – Omesse informazioni – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ometta di espletare con la dovuta diligenza il mandato conferitogli, che non informi, se pur sollecitato, il cliente o i colleghi sull’andamento delle pratiche affidategli e non restituisca i fascicoli in suo possesso. (Nella specie in considerazione del comportamento tenuto dal ricorrente sia prima che durante il procedimento disciplinare è stata ritenuta adeguata, in luogo della sospensione per mesi due, la sanzione più lieve della censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 22 novembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. GALATI), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 171

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– codice: art. 26

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i terzi – Mancato espletamento del mandato professionale – Informazioni false al cliente – Trattenimento somme del cliente – Richiesta preventiva di compensi – Difesa di interessi contrastanti – Mancato adempimento delle obbligazioni assunte – Emissione effetti cambiari rimasti insoluti – Illecito deontologico – Sussiste.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Bonazzi Bruno), sentenza n. 106 del 16 Settembre 1996

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 16 Settembre 1996 (respinge) (cancellazione)
– Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 20 Settembre 1994 (cancellazione)