Contrasta con gli artt. 5, 6 e 22 del c.d.f. e lede il dovere di probità, lealtà e correttezza che incombono all’avvocato, la falsificazione da parte di questi della firma di altro avvocato, con l’aggravante di averlo fatto all’insaputa di questo, omettendo altresì, in dichiarazione confessoria rilasciata a quest’ultimo e contenente l’elencazione degli episodi di falsificazione, di indicarli analiticamente in modo completo ed esaustivo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 19 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 34
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 22 Aprile 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 19 Marzo 2007
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