Qualora il ricorrente faccia pervenire al Consiglio nazionale forense formale comunicazione di rinuncia all’impugnazione, al Consiglio non resta che dichiarare non luogo a deliberare per intervenuta rinuncia. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ancona, 7 febbraio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Bonazzi), sentenza del 3 novembre 1992, n. 107
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 03 Novembre 1992 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 07 Febbraio 1991
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